ADDIO MULTA: Chi era al volante quel giorno?
ADDIO MULTA: Chi era al volante quel giorno?
OMESSA COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE
ADDIO MULTA
I punti della patente!
Chi era al volante quel giorno?
Così il proprietario dell’auto quando riceve la notifica della multa non contestata nell’immediato dell’infrazione.
Entro 60 giorni si deve infatti comunicare all’organo di polizia stradale che procede i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione. Omettere tale comunicazione “senza giustificato e documentato motivo” costa al minimo 286 euro di sanzione, oltre le spese.
Il principio è che il proprietario è responsabile della circolazione del veicolo e quindi deve sempre conoscere l’identità di colui cui ne affida la guida. Il problema è dato dall’incapacità di identificare a posteriori il conducente, che nella pratica si declina nella confessione di non avere vigilato sull’affidamento del veicolo e quindi in un riconoscimento di colpa.
Quindi nessuno scampo: o la borsa o la patente decurtata dei punti.
Così la Corte di Cassazione, Sezione II, il 26 luglio 2017, sentenza n.18567, ma ecco che lo stesso giudice con l’ordinanza n.9555 del 18 aprile 2018 cambia tutto.
Rimane ineccepibile la sanzione a carico di chi non ha comunicato alcunchè, ma si rimette al giudice di apprezzare nel fatto la dichiarazione negativa ossia le giustificazioni addotte dal dichiarante circa la sua incapacità di identificare il conducente responsabile dell’infrazione stradale.
In verità niente di nuovo e tantomeno di eclatante se non il caso concreto che ha superato il vaglio dei giudici, il più comune nella vita di tutti i giorni: auto intestata alla madre, ma in uso anche alla famiglia, composta di padre e due figli, come ci si può ricordare di quanto accaduto 3 mesi e mezzo addietro?
Un mio suggerimento. Ricordarsi sempre di produrre la certificazione attestante lo stato di famiglia per provare l’esistenza di più familiari conviventi, se non si vuole correre il rischio che il ricorso per l’annullamento della multa venga rigettato per difetto di prova.