BRACCIALETTO ELETTRONICO: per monitorare i lavoratori
BRACCIALETTO ELETTRONICO: per monitorare i lavoratori
LAVORO
Braccialetto elettronico ai lavoratori e JobsAct
Amazon brevetta un braccialetto elettronico controllato a distanza per monitorare e guidare con vibrazioni le mani di magazzinieri e spedizionieri dei centri smistamento merci.
Nel mondo e soprattutto in Italia, ultimo mese di campagna elettorale, infervora la polemica.
Il braccialetto è uno strumento per ottimizzare tempi e modi delle prestazioni di lavoro o anche di controllo a distanza con violazione della privacy dei lavoratori?
Esso potrà essere imposto dall’azienda ai lavoratori italiani?
La riduzione del lavoratore ad automa robotizzato è forse favorita dal Jobs Act?
Queste le domande, cerchiamo la risposta.
Storicamente loStatuto dei lavoratori del 1970 prevede limiti al potere di vigilanza del datore di lavoro per tutelare la riservatezza, la dignità e la libertà del lavoratore.
Questi vanno coniugati con lo sviluppo tecnologico e quindi la sempre maggiore diffusione di strumenti informatici nei luoghi di lavoro per migliorare il sistema di produzione e di gestione delle risorse.
Il compito di bilanciare la tutela del lavoratore con la protezione degli interessi e dei beni aziendali spetta all’art.4 dello Statuto dei Lavoratori chiamato appunto a disciplinare il tema dell’uso dei sistemi di controllo a distanza.
Nella versione in vigore dal 11 giugno 1970 al 23 settembre 2015, l’art.4 vieta le “apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, consentendo solo quegli strumenti legati a “esigenze organizzative e produttive” o di “sicurezza del lavoro” che siano state previamente accordate dai sindacati o in subordine autorizzati dall’Ispettorato del lavoro.
Insomma senza accordo sindacale o autorizzazione ispettiva nessun apparecchio di controllo poteva essere installato dal datore di lavoro.
La norma cambia radicalmente con il Jobs Act ed in particolare prima con l’art. 23, comma 1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 a decorrere dal 24 settembre 2015, poi con l’art. 5, comma 2, Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 a decorrere dall’8 ottobre 2016.
Il primo comma recita che gli “strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo” sindacale e in subordine “previa autorizzazione” dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Le vere novità sono nei commi successivi.
Infatti alla regola di cui sopra fanno eccezione “gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”.
Inoltre “Le informazioni raccolte” attraverso tali strumenti “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”, il cosiddetto Codice della Privacy.
In definitiva è il Jobs Act che consente l’uso
1) del braccialetto elettronico (come accade già oggi per tablet, smartphone e computer aziendali) senza bisogno di concertazione o autorizzazione alcuna, come
2) delle informazioni raccolte dal nuovo sistema di controllo anche per sanzioni disciplinari fino al licenziamento.