CITTADINANZA AGLI IMMIGRATI, SI PARLA DI CIVILTA’
CITTADINANZA AGLI IMMIGRATI, SI PARLA DI CIVILTA’
La prossima settimana la Commissione Affari Costituzionali della Camera affronterà il tema della cittadinanza agli immigrati su proposta del presidente e relatore, il M5S Giuseppe Brescia.
Non ius soli, la cittadinanza a chi nasce in Italia, ma ius scholae o ius culturae, lo status riconosciuto al bambino che, nato o arrivato prima di avere compiuto 12 anni nel nostro Paese, ha compiuto un ciclo scolastico di 5 anni.
Oggi la cittadinanza italiana, si acquisisce iure sanguinis, nati o adottati da cittadini italiani, e iure soli, nati in Italia da genitori ignoti o apolidi, e può essere richiesta dagli stranieri che producano certificato penale, titoli di soggiorno e attestante la conoscenza della lingua italiana
- per matrimonio dopo 2 o 3 anni, a seconda che il richiedente risieda in Italia o all’estero;
- residenza, 10 anni per gli extracomunitari, 4 anni per i comunitari, con dimostrazione di avere redditi sufficienti al sostentamento.
Questi requisiti possono anche essere aggiornati al mutare dei tempi e delle sensibilità, ma il punto di tensione è altro: la cittadinanza “può o deve” essere concessa?
Si vuole che essa diventi un automatismo o che invece rimanga a discrezione dello Stato?
Infatti in tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, “la sicurezza della Repubblica è interesse di rango certamente superiore rispetto all’interesse di uno straniero ad ottenere il particolare status richiesto ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone che nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui la Repubblica Italiana si fonda”, così T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 04/01/2022, n. 52.
Quali ragioni inducono lo straniero a chiedere la cittadinanza italiana?
Quali possibilità egli ha di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale?
Il richiedente è integrato nel nostro tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta?
Eludere queste domande anteponendo il volto di un bambino in età scolare non credo sia la risposta.
Porto San Giorgio, FM, li 27/2/2022.
Avv. Andrea Agostini