COLPEVOLE DI ESSERE MORTO SOTTO LE MACERIE DEL TERREMOTO
COLPEVOLE DI ESSERE MORTO SOTTO LE MACERIE DEL TERREMOTO
Terremoto nella notte del 6 aprile 2009 a L’Aquila, un condominio di 6 piani crolla e muoiono 24 persone, di chi è la colpa?
Secondo il Giudice Civile del Tribunale de L’Aquila, chiamato a pronunciarsi nei giorni scorsi su richieste di risarcimento del danno, responsabili delle morti sono il costruttore al 40% per vizi dell’edificio e i Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture, ognuno al 15% per responsabilità della Prefettura e del Genio Civile, a causa di mancati controlli durante la costruzione.
E il restante 30% di responsabilità della morte?
Colpa della stessa vittima di terremoto che, facendo “affidamento nella capacità dell’edificio di resistere al sisma per essere lo stesso in cemento armato e rimasto in piedi nel corso dello sciame sismico da mesi in atto”, con “condotta obiettivamente incauta” si “trattiene a dormire nonostante” si fossero già verificate nella notte altre due scosse.
Il contesto storico vuole che da 6 mesi fosse in atto uno sciame sismico a fronte del quale gli esperti tranquillizzavano la popolazione ritenendo si trattasse di un accadimento fisiologico e le autorità non disponevano ordini di allontanamento o allarmi di sveglia ed evacuazione.
Condividendo il pensiero di Dostoevskij per il quale l’uomo è “un essere che si abitua a tutto”, se la terra trema da tempo, se l’edificio in cui vivo, di cui non conosco occulti vizi strutturali, non mostra segni di cedimento, ritengo normale si impari a convivere con l’attesa e lo svolgimento dell’ennesima scossa di terremoto.
Diverso l’avviso del Giudice per il quale se al secondo sobbalzo, non mi sveglio dal sonno e non fuggo subito da casa, colpa anche mia se muoio.
In punto di principio è vero che il debitore, costruttore e pubblica autorità, deve rispondere solo dei danni che questo ha provocato, non altri, ma il creditore, i defunti e quindi per essi i loro eredi, di cosa dovrebbero essere ritenuti responsabili?
Un concorso di colpa del deceduto nella causazione della propria morte, capace quindi di ridurre il risarcimento del danno spettante agli eredi in misura corrispondente alla percentuale di colpa a questi ascrivibile, può essere affermato solo all’esito di un esame del caso in concreto.
Si deve riscontrare che il defunto non ha adottato nel suo comportamento specifiche cautele che qualunque uomo al suo posto avrebbe tenuto.
Vi è stata la violazione di regole di normale prudenza, perizia e diligenza, come richieste dal caso concreto?
Per rispondere dobbiamo prima porci altre domande.
Chi vive in casa il terremoto e ne fugge tempestivamente a ogni sobbalzo, come vorrebbe il Giudice, quanto tempo deve attendere prima di farvi rientro in assoluta sicurezza?
Ad ogni scossa di terremoto corrisponde il crollo di un edificio?
Quando la terra trema è normale la popolazione interessata si trasferisca altrove?
E’ prassi che chi vive un fenomeno sismico lasci abitazioni integre per vivere in roulotte o in tenda?
La risposta a tutte le domande è semplicemente una.
Non si può pretendere dalla vittima che questi compia attività straordinarie e particolarmente onerose al fine di contenere la responsabilità del carnefice.
La sentenza in poche righe a mio avviso non solo ignora elementari basi giuridiche e di esperienza, ma soprattutto ingiustamente offende la memoria di vittime innocenti e il sentimento di dolore dei cari superstiti.
Certo che in appello la sentenza di primo grado verrà riformata, confido nella Giustizia.
Porto San Giorgio, FM, li 16/10/22.
Avv. Andrea Agostini