#CORONAVIRUS Cosa cambia da lunedì 4 maggio? Cap.2
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#DallaParte Giusta
#CORONAVIRUS Cosa cambia da lunedì 4 maggio?
Cap.2 Assembramenti, attività sportiva e liberà di culto.
Nel passaggio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 a quello del 26/04/2020 dal 4 maggio oltre che la disciplina degli spostamenti, già esaminata, cambiano diverse altre cose.
Ad esempio il divieto di muoversi da casa, esteso da chi è in quarantena a chi ha sintomi “da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C”.
Cambia anche il divieto di assembramento che dai luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, si estende anche ai luoghi meramente privati, come il proprio ufficio o la propria abitazione.
Difficile immaginare la pubblica autorità intervenire a contestare, sciogliere e sanzionare un assembramento su proprietà privata, rimane il dubbio di quando possa dirsi integrata tale condotta non esistendo una nozione giuridica esplicativa.
Nella lingua comune per il vocabolario Treccani l’assembramento è la “riunione occasionale di persone all’aperto per dimostrazioni o altro”, come abbiamo visto alla televisione nei giorni scorsi in occasione di cortei funebri, di manifestazioni per il 25 aprile e oggi con il Premier Giuseppe Conte a Genova impegnato nel varo mediatico dell’ultima campata del nuovo Ponte Morandi.
I partecipanti saranno tutti sanzionati? Dubito.
Vietare un assembramento ha senso nella misura in cui si pone in pericolo “l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini” – art.20 Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza -, come declinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri a tutela della salute pubblica.
Ragion per cui ritengo che mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, sia condotta ostativa alla sanzione irrogata per ordinanza ingiunzione prefettizia, salvo ulteriore diversa indicazione.
E’ il caso ad esempio della partecipazione alle cerimonie funebri dove – su espressa disposizione del DPCM 26/04/2020, art.1, lett. i) -, la distanza di sicurezza interpersonale, pure che tenuta all’aperto e accompagnata dall’uso di mascherine, non salverà dalla sanzione di cui all’art.4 D.L. 25/03/2020, n. 19, i partecipanti che non fossero congiunti o se congiunti superiori alle 15 unità.
Del resto, da che si mantiene il divieto di accesso alle aree attrezzate per il gioco dei bambini, riaprendo dal 4 maggio parchi, ville e giardini pubblici, salvo diversa disposizione del sindaco, è forse pensabile consentire l’accesso ad una sola persona? E se più, sarà sempre assembramento? O sarà piuttosto da garantirsi la distanza di sicurezza personale di un metro perché tutti possano fruire in sicurezza all’aperto di spazi pubblici?
Stessa ratio allorquando si consente l’attività motoria svolta “individualmente “in prossimità della propria abitazione”, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”, che altrimenti si avrebbe un assembramento vietato perché di pericolo per la salute pubblica.
Sulla medesima linea ecco che dal 4 maggio si aggiungerà la possibilità di fare attività sportiva individuale, salvo minori o persone non completamente autosufficienti con accompagnatore, a distanza di sicurezza interpersonale elevata però ad almeno due metri.
Attività motoria e sportiva, un’endiadi riparatoria della commedia, finita nei giorni scorsi in tragedia nel padovano dove un podista è stato pestato perché intento a correre, che ha visto i corridori avversati da una certa indignazione popolare che li ha eletti a untori del terzo millennio.
Così vi è stato chi ha impedito la corsa, come la Regione Marche, che con ordinanza n. 21 del 3 aprile 2020 del Presidente Ceriscioli ha ridotto “l’attività motoria a passeggiata per ragioni di salute”, e chi l’ha consentita, come il Governo – FAQ su DPCM 10/04/2020 alla voce “Spostamenti” “Si può uscire per fare una passeggiata?” –, nel limite introdotto dal Ministro della Salute Roberto Speranza con l’ordinanza del 20 marzo 2020 ossia in “prossimità dell’abitazione”.
Limite impalpabile e quindi di difficile contestazione, che ha aperto alla Babele della corsa sulla distanza, ad esempio regioni Piemonte e Veneto 200 m., Cremona 300 m., Colleferro 500 m., fino alla Provincia di Bolzano, Ordinanza del Presidente del 13 aprile 2020 n.20 per la quale “la prossimità alla propria abitazione è comunque assolta quando le persone si muovono a piedi”, come dire, fin dove arrivi, arrivi.
Comunque sia andata, dal 4 maggio, niente più limiti per i corridori di lunga distanza, salvo il divieto di competizioni che vale per qualsiasi sport.
Ciò coerentemente al fatto che sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi, la cui organizzazione è naturalmente finalizzata a coinvolgere più persone e con ciò mettono a rischio la salute pubblica integrando la fattispecie vietata di assembramento.
Così ferma l’apertura dei luoghi di culto, che possono essere frequentati nel rispetto del distanziamento interpersonale di un metro, rimangono sospese le cerimonie civili e religiose anche se per queste ultime, a seguito dell’indignazione di alcuni esponenti politici e di parte del clero, è già pronto un emendamento, subito ribattezzato “contro il no messe”, che verrà presentato giovedì alla Camera dei Deputati, curiosamente non da parte delle opposizioni, ma delle stesse forze politiche di governo con l’onorevole PD Stefano Ceccanti.
Porto San Giorgio, FM, li 28/4/2020.
Avv. Andrea Agostini