CORTEI DEI CENTRI SOCIALI: quando si può manifestare?
CORTEI DEI CENTRI SOCIALI: quando si può manifestare?
PUBBLICA SICUREZZA
Manifestazioni e cortei a Macerata
Forza Nuova: divieto di manifestare e carica delle Forze dell’Ordine.
Centri sociali e parte della sinistra: autorizzazione a manifestare.
Ma come funziona?!?
L’art.17 della Costituzione è chiaro.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi in luogo pubblico dando preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Pertanto il diritto di riunione e quindi di manifestare in cortei è un diritto fondamentale, le cui limitazioni vanno intese in senso restrittivo ed eccezionale.
Per fare un corteo non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva dell’autorità di pubblica sicurezza, ma solo un preavviso.
Le regole sono dettate dall’art.18 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/6/31 n.773) che, se violate, danno adito a 2 fattispecie di reato.
Il primo reato è dato dal mancato preavviso.
Infatti almeno 3 giorni prima dell’evento, i promotori della riunione in luogo pubblico devono dare preavviso al Questore, pena l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda da 103 a 413 euro.
Il secondo reato riguarda l’inosservanza del divieto di riunione o delle prescrizioni sulle modalità di svolgimento.
Infatti in mancanza di avviso o comunque per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, il Questore può impedire che la riunione abbia luogo, come può prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
La pena è l’arresto fino a 1 anno e l’ammenda da 206 a 413 euro, sanzione cui si può sottrarre chi, prima dell’ingiunzione dell’autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Come deve essere il preavviso?
Esso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’oggetto della riunione per poter assolvere alla sua funzione strumentale di porre l’autorità di P.S. in condizione di valutare la compatibilità della riunione con le condizioni di sicurezza e incolumità pubblica.
Chi si considera promotore?
Chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, collabora alla realizzazione pratica del progetto e partecipa al buon esito della manifestazione.
Ad esempio il manifestante che guida il corteo, con il megafono incita i partecipanti con slogan e grida le ragioni della manifestazione, impartisce ai partecipanti istruzioni, prende contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare lo svolgimento, rilascia interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti.
Il Questore può disporre per un percorso diverso da quello richiesto?
Sì.
Il Questore, sulla base di direttive ministeriali e prefettizie concernenti le pubbliche manifestazioni in centri abitati, al fine di evitare situazioni di grave rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, legittimamente può autorizzare la manifestazione con l’obbligo però per i manifestanti di osservare un percorso diverso rispetto a quello richiesto dai promotori.
E’ il caso di giorni di particolare affollamento (es. prefestivi e festivi) in cui si dispone per un percorso decentrato rispetto al centro storico della città.
Il corteo può cambiare percorso?
No.
Se la manifestazione si svolge fuori degli accordi assunti in precedenza sulle modalità e i tempi della manifestazione, essa è illegittima.