COSA SI RISCHIA A INFRANGERE LE REGOLE ANTICOVID?
COSA SI RISCHIA A INFRANGERE LE REGOLE ANTICOVID?
Le Marche dalla sera alla mattina entrano in zona arancione e tutti dobbiamo fare i conti con misure anticovid più restrittive.
Un po’ per avversione, un po’ per ignoranza, un po’ in buona fede per errore, il rischio di infrangere le regole c’è e allora è bene ricordare cosa ciò può comportare.
Innanzitutto diciamo che il “natale con i tuoi” è salvo.
Sebbene ci si dovrebbe astenere dal fare e/o accettare inviti che possano dare adito ad assembramenti domestici che potrebbero favorire la diffusione del coronavirus, questa regola non può che essere un semplice invito rimesso al libero arbitrio di ciascuno.
Infatti la “privata dimora” non è suscettibile di accertamenti o di ispezioni da parte degli organi di controllo quando la condotta illecita può essere sanzionata solo in via amministrativa con il pagamento di una somma di danaro (art.13 co.1 L.n.689/81).
Ebbene questo trattamento sanzionatorio è proprio quello previsto come regola generale per le trasgressioni alle misure anticovid (art.4 D.L. 25/3/2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22/5/2020, n. 35).
Normalmente si va incontro a sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 1.000 euro, aumentate fino a un terzo se la violazione delle misure di contenimento avviene con l’uso di un veicolo.
Se il pagamento avviene entro e non oltre 60 giorni, si paga il minimo, 400 euro, ma se si paga entro e non oltre 5 giorni, la sanzione si riduce del 30%, quindi la violazione costa 280 euro.
Attenzione però a non ricascarci perché in caso di contestazione di recidiva specifica ossia di violazione reiterata dello stesso divieto interviene il raddoppio della multa, quindi l’ennesima trasgressione costa da 800 a 6000 euro.
A tutto ciò si aggiunge per le attività produttive e commerciali la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni, che in caso di recidiva significa sospensione dell’attività per 30 giorni.
In questo caso lo scenario peggiore è dato dal fatto che gli agenti accertatori potrebbero disporre, “ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione”, quindi con valutazione ampiamente discrezionale da parte dei pubblici ufficiali, la chiusura immediata dell’esercizio per 5 giorni.
La norma dice che la chiusura è “provvisoria”, ma nella pratica si traduce in definitiva, giacché in meno di 5 giorni nessuna autorità vi darà mai una risposta e per giunta favorevole, sconfessando così l’intervento dei solerti accertatori.
La difesa è data dalla possibilità di produrre, entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione, una memoria difensiva con allegati eventuali documenti di prova a discarico della colpa, magari anche chiedendo di essere ascoltati, al fine di sollecitare l’autorità amministrativa chiamata a irrogare la sanzione, solitamente il Prefetto del luogo della violazione, perché disponga l’archiviazione della procedura.
Se ciononostante il Prefetto dovesse disporre ordinanza ingiunzione non è ancora detta l’ultima parola.
E’ infatti possibile fare opposizione ricorrendo entro 30 giorni dalla notifica all’autorità giudiziaria, solitamente il Giudice di Pace, salvi casi eccezionali di competenza del Tribunale, come accade quando la violazione è accertata in ambito lavorativo o quando viene disposta una sanzione non meramente pecuniaria.
A questo, che è il quadro sanzionatorio amministrativo tipico, si accompagna quello penale, riservato alle violazioni più gravi.
E’ il caso del reato di epidemia colposa (artt.452, 438 c.p.), reclusione da sei mesi a tre anni, per chi esce di casa positivo al Covid.
E’ il caso del reato di chi non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo (art.260 RD 27/07/1934, n. 1265), arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000, per chi in generale non rispetta la quarantena.
Comunque sia, quando si viene fermati per un accertamento, il suggerimento è quello di dire la verità, specie circa l’identità, lo stato civile, la residenza, la professione, la sussistenza di un rapporto di convivenza.
Diversamente si rischia di incorrere nel reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.), reclusione da uno a sei anni.
Chiarito tutto quanto si rischia a infrangere le misure anticovid, il problema diviene quello di sapere in concreto cosa si può o non si può fare.
In un’Italia divisa a zone che cambiano di giorno in giorno, 4 decreti del Presidente del Consiglio e 3 ordinanze del Ministro della Salute solo nell’ultimo mese, Presidenti di Regione e Sindaci che aggiungono ulteriori provvedimenti di disciplina, è davvero difficile districarsi.
Tutti conosciamo il brocardo “ignorantia legis non excusat”, ma se l’errore fosse incolpevole?
Quando le regole sovrabbondano e mutano repentinamente, quando ci si imbatte in pareri contrastanti, quando si segue l’esempio di soggetti istituzionalmente preposti alla tutela del bene comune, il precetto diviene oscuro.
Allora se è vero che l’ignoranza della legge non può essere invocata come scusa, ecco che forse l’ignoranza di chi crea le norme potrebbe scusarci.
Porto San Giorgio, li 15/11/2020
Avv. Andrea Agostini