DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO SUI SEGGIOLINI, MULTE SI’ O NO?
DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO SUI SEGGIOLINI, MULTE SI’ O NO?
“Le vie dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni” è quanto mi viene da pensare circa l’introduzione dell’obbligo in auto di dispositivi anti abbandono di minori e a come la questione è stata gestita da un punto di vista sia legislativo che amministrativo.
La proposta presentata dall’On. Giorgia Meloni il 22 maggio 2018 è sicuramente lodevole trattando di profili di sicurezza e salute pubblica di minori, ma da qui in poi l’iter è assai discutibile e a pagarne le spese sono certamente i consumatori esposti a spese e a sanzioni.
Infatti la legge 1/10/2018, n. 117, pubblicata con Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2018, n. 238, aggiunge all’art. 172 del codice della strada il comma 1 bis per il quale il bambino di età inferiore ai 4 anni deve essere trasportato, non solo assicurato al sedile con sistema di ritenuta per bambini, ma anche tutelato da apposito dispositivo di allarme volto a prevenirne l’abbandono, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da definirsi in 60 giorni e con l’obbligo che entra in vigore a 120 giorni dal decreto e comunque entro il 1 luglio 2019.
Insomma la politica ritiene il tema di estrema importanza, quindi pretende massima sollecitudine, salvo però ignorare gli adempimenti necessari e i loro tempi.
Infatti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovendo in via preliminare interloquire con le associazioni di costruttori di dispositivi di sicurezza e di auto, la Commissione Europea competente in materia, il Consiglio di Stato, adotta il decreto n.122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2019, n. 249, solo il 2/10/2019, quindi successivamente all’entrata in vigore della legge.
Quindi dalla data del il 1 luglio 2019 le multe sarebbero dovute già scattare a danno degli automobilisti, pure nell’impossibilità di questi di poter adempiere mancando le regole tecniche di riferimento.
Mette una pezza il Ministero dell’Interno che con circolare 3 luglio 2019, n. 5921 chiede agli organi accertatori di non multare in attesa del decreto ministeriale.
Curioso che un Ministro disponga di andare contro la legge dello Stato, ma andiamo oltre.
Lo stesso Ministro il 6 novembre 2019 emette altra circolare con la quale comunica l’entrata in vigore dell’obbligo di legge a fare data dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dichiara che “dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 172 Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117”.
Così il giorno prima per il giorno dopo ecco fioccare multe da euro 83 ad euro 333, detrazione di 5 punti della patente e con il rischio in caso di recidiva nel biennio anche della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.
Di qui la corsa immediata a comprare dispositivi, di cui la legge non ha previsto l’obbligo non solo di omologazione e quindi rendendo concreto il rischio di acquistarne di inidonei, ma neppure di contribuzione pubblica a mezzo di agevolazioni all’acquisto e quindi caricando l’onere di legge tutto di un botto sulle spalle degli automobilisti.
Obbligatoria sarebbe stata invece già per il 2019 la realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione, che logica avrebbe voluto intervenisse prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di acquisto dei dispositivi di allarme e così certo non è stato.
Eppure addirittura il Consiglio di Stato con il Parere 27 settembre 2019 n. 2526 aveva invitato il legislatore a rimuovere il termine di entrata in vigore del 1 luglio scorso perché si desse il “tempo necessario ai produttori per concepire e realizzare, ai distributori per commercializzare e agli utenti per acquistare i dispositivi in questione”.
Oggi tutti a discutere dell’incapacità del governo attuale e di come questo dovrà rimediare rinviando le sanzioni nel tempo, ma da giurista attento alla formulazione delle leggi e soprattutto da cittadino interessato alla sicurezza stradale, vorrei il dibattito si estendesse a chiarire altra questione.
Che senso ha imporre con il comma 1 bis il dispositivo di allarme al trasporto solo di minori di anni 4 quando invece l’obbligo di assicurare al sedile con sistema di ritenute per bambini è esteso dal comma 1 fino all’altezza di m.1,50 ossia fino a circa l’età di 10 anni?
Ritengo la novella legislativa dell’art.172 del CdS meriti un ripensamento.
Porto San Giorgio, FM, li 10/11/19.
Avv. Andrea Agostini