IL CORONAVIRUS INCIDE SULL’ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI
IL CORONAVIRUS INCIDE SULL’ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI
IL CORONAVIRUS INCIDE SULL’ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI
Il Covid-19 sta incidendo profondamente sulla capacità di adempiere regolarmente i contratti.
La pandemia in atto (causa di forza maggiore) e i provvedimenti autoritativi, legislativi e amministrativi e persino giudiziari (factum principis), adottati per contenere l’emergenza epidemiologica, sono avvenimenti straordinari e imprevedibili, che possono rendere impossibile o comunque più difficile l’adempimento di un contratto, al punto che le parti potrebbero perdervi ogni interesse.
Attenzione però perché non ogni impedimento giustifica un inadempimento legittimo (art.1218 c.c.) e ciò può comportare pesanti conseguenze in termini di risarcimento, tanto per danno emergente, la perdita subita, che per lucro cessante, il mancato guadagno (art.1223 c.c.).
Pure che non esiste una soluzione generale che ogni caso fa specie, possiamo delineare uno schema logico operativo in 4 punti.
- A fronte di una pluralità scomposta di precetti di crescente impatto – DL 23 febbraio 2020, n. 6 (conv. L. 05-03-2020, n. 13) e DPCONS 23/02/2020, DPCONS 25/02/2020, DPCONS 01/03/2020; il DPCONS 04/03/2020 (misura igienico sanitaria di distanza interpersonale di un metro); DPCONS 08/03/2020 che ancora distingue per aree geografiche fino all’indomani quando DPCONS 09/03/2020 disciplina l’emergenza uniformemente per l’intero Paese, cui seguono ulteriori strette con DPCONS 11/03/2020 e art.6 DL 17/03/2020, n. 18, senza dimenticare ordinanze ministeriali e di Presidenti di Regione –, si deve ricomporre la vicenda alla precisa misura di contenimento di interesse – es. divieto assoluto di mobilità dall’abitazione, divieti di allontanamento / accesso ad aree geografiche, sospensione di manifestazioni e servizi pubblici, chiusura di attività lavorative, commerciali e produttive piuttosto che il loro funzionamento a orari o accessi contingentati o con modalità di esercizio con misure di sicurezza, magari però indisponibili o non praticabili, requisizione -.
- Si deve fare attenzione ai termini del singolo contratto perché è possibile vi sia una clausola di disciplina dedicata alla forza maggiore e/o ai provvedimenti delle Autorità.
- Se questa non c’è, si deve fare riferimento alla disciplina civilistica generale (artt.1256, 1458, 1463, 1464, 167 c.c.).
Ciò significa che in presenza di un contratto si deve adempiere la prestazione dovuta con esattezza pena il risarcimento del danno, a meno che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento siano dovuti ad un’impossibilità indipendente da noi di cui siamo in grado di dare prova.
Si deve quindi distinguere a seconda che l’impossibilità sia totale – e allora non si è più tenuti ad adempiere la propria prestazione, ma neppure si può chiedere o trattenere quella altrui – oppure parziale – quindi si è tenuti ad adempiere nei limiti di quanto è possibile e la controparte può scegliere a seconda che abbia interesse o meno a ricevere una prestazione parziale, cosicché avrà diritto di ridurre la propria controprestazione o di recedere dal contratto -.
Inoltre quando tra il momento della stipulazione del contratto e la sua esecuzione intercorre del tempo, la prestazione potrebbe divenire eccessivamente onerosa in rapporto a quella della controparte e lo squilibrio economico grave che ne deriva può portare una parte a chiedere la risoluzione del contratto, cui la controparte può opporre un’offerta di riduzione ad equità.
- Alla disciplina generale, si aggiunge poi la legislazione di emergenza con due norme, di portata l’una speciale e l’altra generale.
- La prima è data dal DL 02/03/2020, n. 9 il cui 28 tratta del “rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici” e riconosce “la sopravvenuta impossibilità della prestazione” per coloro che sono in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, che non possono allontanarsi dalle o dirigersi presso aree interessate dal contagio, che hanno visto l’evento di interesse annullato per l’emergenza sanitaria.
In questo caso il consumatore entro 30 giorni deve comunicare il recesso e il vettore o l’agenzia di viaggio nei successivi 15 giorni a) rimborsa la somma versata o b) offre un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o c) emette un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
- La seconda è data dal DL 17/03/2020, n. 18, il cui 91 co.1 si occupa di “ritardi o inadempimenti contrattuali” introducendo nel DL 23 febbraio 2020, n. 6, il comma 6 bis per il quale il rispetto delle misure di contenimento “è sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
In estrema sintesi il coronavirus incide sui contratti offrendo alle parti 2 soluzioni: sciogliere il contratto o rinegoziarlo, che può significare sospenderlo o rivederne gli importi e le condizioni di adempimento.
In mancanza di accordo tra le parti sul da farsi, ogni valutazione sarà rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Insomma siamo in emergenza, tutti sulla stessa barca, inutile fare i furbi.
Se c’è un contratto da adempiere, ci si guardi bene negli occhi, che la navigazione è insidiosa e siamo solo all’inizio.
Porto San Giorgio, FM, li 22/3/2020.
Avv. Andrea Agostini