LA GUERRA IN UCRAINA E LA NOSTRA COSTITUZIONE
LA GUERRA IN UCRAINA E LA NOSTRA COSTITUZIONE
Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha dato l’ordine di attacco annunciando “un’operazione speciale” in territorio ucraino per “smilitarizzare il Paese” e “proteggere il Donbass”.
Da quel momento è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina di Volodymyr Zelens’kyj e già oltre un milione di profughi ha lasciato il Paese.
L’Italia, dove vivono oltre 220.000 ucraini, si prepara, dichiarando lo stato di emergenza umanitaria fino al 31 dicembre 2022, a sostenere il flusso migratorio.
La stessa Italia chiamata ad affrontare il rincaro dei prezzi di luce, gas, benzina, pasta, pane, grano, mais, olio di girasole, ma anche alluminio, rame, nickel, ghisa, palladio, con le sanzioni economiche a penalizzare le fiere espositive e il commercio nei settori moda, calzature, vino, turismo.
Ma la guerra è guerra e questa prevede l’uso di armi, come si pone l’Italia?
Il nostro Governo con decreto legge 25 febbraio 2022 n. 14 autorizza la partecipazione dei nostri militari alle iniziative Nato al di fuori delle nazioni in conflitto e cede gratuitamente all’Ucraina equipaggiamenti militari “non letali di protezione”.
Limitazione che scompare pochi giorni dopo quando con decreto legge 28/02/2022, n. 16 il Governo autorizza fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione non onerosa di “mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari”.
Infine il Ministero della Difesa, decreto 2 marzo 2022, rimette allo Stato maggiore della difesa individuare con documento classificato le armi oggetto di cessione e “adottare le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna”.
Ma la Costituzione cosa dice?
“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”, recita l’art.52, quindi se attaccati siamo tenuti ad una guerra difensiva.
Una guerra invece “di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, l’Italia la “ripudia”, così l’art.11.
A questo principio segue l’eccezione.
L’Italia “consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”, “promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
In tal senso l’art.53 dello Statuto ONU riconosce azioni coercitive da parte della Nato sulla base di decisioni all’unanimità, senza veti e riserve, del Consiglio di Sicurezza.
Come dire che l’Italia, se non per la propria difesa, deve star fuori in ogni modo dalla guerra, salvo questa venga decisa a tutela dell’ordine mondiale per la salvaguardia dei diritti umani da organismi internazionali a cui favore abbiamo limitato la nostra sovranità.
Così la teoria, la pratica è altro.
Pensiamo alle guerre in Iraq e Kosovo dove in entrambe i casi, come oggi in Ucraina, mancava l’avallo Onu / Nato e l’Italia ha partecipato in modo assai differente.
Nel primo caso non abbiamo dato né truppe né armi, ma abbiamo concesso l’utilizzo agli americani delle loro basi in Italia con diritto di sorvolo aereo per operazioni di retrovia.
Nel secondo caso abbiamo partecipato con uomini e mezzi, ma sostenendo trattarsi di intervento umanitario.
Il fatto è che “le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza sono adottate dal Governo, sottoposte all’esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento”, così l’art.10 co.1 Decreto legislativo 15/03/2010, n. 66.
In definitiva la Costituzione è chiara su come dovremmo porci innanzi alla guerra, ma poi compete al Governo, salvo risponderne in Parlamento, ogni decisione.
Porto San Giorgio, FM, li 6/3/22.
Avv. Andrea Agostini