LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – Il rifiuto dell’alcoltest
LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – Il rifiuto dell’alcoltest
#DallaParteGiusta
LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, COME DIFENDERSI?
Capitolo 7 – Il rifiuto dell’alcoltest.
Il rifiuto dell’accertamento alcolemico è possibile, addirittura in alcuni casi conveniente, e questo francamente non è tollerabile.
Se la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica sono valori da tutelare, va detto con forza e chiarezza: il legislatore deve tornare sul punto.
Andiamo con ordine.
Il rifiuto dell’alcoltest può concretizzarsi in un diniego espresso agli agenti, ma anche in condotte concludenti, come emettere un volume d’aria insufficiente o non soffiare nel boccaglio bensì inspirare o espirare fuori (Tribunale Genova Sez. II Sent., 13/11/2019, Tribunale Trieste Sent., 09/07/2019, Cass. pen. Sez. IV, 23/01/2018, n. 22005, Cass. pen. Sez. VI, Sent., 18-04-2016, n. 15967).
In tali casi si commette un reato (art.186 co.7 CdS), che viene punito con la pena prevista per l’ebbrezza più grave, quella con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da 6 mesi a 1 anno.
Stando così le cose, si dirà, quale convenienza?
Ebbene esaminando attentamente le maglie della legge troviamo soluzioni convenienti sotto ben 4 profili.
- Il primo profilo è quello delle sanzioni amministrative accessorie conseguenti all’accertamento del reato.
- Infatti la sospensione della patente in caso di guida con ebbrezza superiore a 1,5 g/l va da 1 a 2 anni mentre in caso di rifiuto dell’alcoltest il minimo di legge scende a 6 mesi, ma il vero vantaggio è nel fatto che, se è vero che la sanzione raddoppia allorquando si viene colti alla guida di un veicolo appartenente ad altri, ciò vale solo se viene accertato il tasso alcolemico, il che non accade se oppongo il rifiuto (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 01-08-2016, n. 33649; Cass. pen. Sez. Unite, 29/10/2015, n. 46624).
- Inoltre la revoca della patente che interviene se vengo fermato 2 volte ubriaco al volante in 2 anni, vale solo se commetto sempre lo stesso reato, il che non è se, colto la prima volta in guida in stato di ebbrezza, la seconda volta rifiuto l’accertamento dell’alcolemia, ciò perché i due reati sono diversi tra loro (Cass. pen. Sez. VI, Sent., 21-06-2019, n. 27713).
- Il secondo profilo concerne le aggravanti dove quelle che si applicano per lo stato di ebbrezza più grave, non valgono per il rifiuto di verifica del tasso alcolemico.
- E’ il caso del reato compiuto in orario notturno tra le 22 e le 7 che comporta l’incremento dell’ammenda da 1/3 alla metà (Cass. pen. Sez. IV Sent., 27/06/2017, n. 36073; Cass. pen. Sez. IV, Sent., 09-02-2018, n. 6531).
- E’ il caso della provocazione di un incidente stradale che prevede il raddoppio delle sanzioni (Cass. pen. Sez. Unite, Sent., 24-11-2015, n. 46625). Dall’inapplicabilità di quest’ultima aggravante deriva pure un’ulteriore conseguenza di favore per chi rifiuta l’alcoltest perché solo questi, a dispetto di chi è stato colto in guida in stato di ebbrezza, può accedere a parità di incidente stradale ai lavori di pubblica utilità (Cass. Pen. SS. UU. n.46625 del 24/11/2015).
- Il terzo profilo è dato dal fatto che una volta espresso il rifiuto, non solo l’accertamento eventualmente compiuto, salvo il caso di accertamento medico necessario alle cure mediche in ospedale a seguito di incidente, sarà inutilizzabile (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 01-02-2018, n. 4943), ma non è detto che non si riesca comunque ad essere assolti.
- E’ l’ipotesi del rifiuto opposto all’agente che ci chiede di sottoporci all’alcoltest senza però fornirci l’avvertimento della facoltà di farci assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. IV, 06/06/2017, n. 34383).
- E’ l’ipotesi del diniego espresso alla stradale che voleva in assenza di incidente ci recassimo comunque nel più vicino ospedale per effettuare il test alcolimetrico (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 07-09-2017, n. 40758)
- Il quarto profilo consiste nella discrezionalità del giudice.
Infatti questi – ferme e impregiudicate le sanzioni amministrative previste dal codice della strada, quali la sospensione o la revoca della patente e la confisca del veicolo perché solo una sentenza di proscioglimento nel merito comporta la restituzione della patente sospesa e del veicolo sequestrato (artt.224 co.4, 224 ter co.7 CdS) – potrebbe escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131 bis c.p.), ritenendo che nel caso concreto non vi è stato pericolo alla circolazione e danno agli utenti della strada (Tribunale Napoli Sez. V Sent., 30/04/2019; Cass. pen. Sez. IV Sent., 28/09/2018, n. 46438; Cass. pen. Sez. IV, 30/05/2018, n. 40926; Cass. pen. Sez. IV, Sent., 10-02-2017, n. 6364; Cass. pen. Sez. Unite, 25/02/2016, n. 13682).
In conclusione abbiamo che il legislatore, nel dovere bilanciare contrapposti interessi dati dall’esigenza probatoria di accertamento del reato e dalla garanzia costituzionale della libertà personale, ha ritenuto di trovare il punto di equilibrio nel riconoscere la possibilità di rifiutare l’accertamento, pure che a costo di commettere un reato pari alla più grave delle forme di guida in stato di ebbrezza.
Tale quadro legislativo andrebbe però ripensato, non solo per tutte le criticità sopra rappresentate, che rappresentano vere e proprie forme di premialità di trattamento agli ubriachi al volante, ma anche alla luce della sopraggiunta novella normativa (L. 23/03/2016, n. 41) in tema di omicidio stradale (art.589 bis c.p.) e di lesioni personali stradali (art.590 bis c.p.) dove l’autorità giudiziaria, prescindendo dall’indisponibilità del conducente a cooperare all’acquisizione probatoria, può ricorrere al prelievo ematico coattivo (artt. 224 bis, 359 bis co.3 bis c.p.p.)
Porto San Giorgio, FM, li 1/3/2020.
Avv. Andrea Agostini