LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – L’incidente stradale
LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – L’incidente stradale
#DallaParteGiusta
LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, COME DIFENDERSI?
Capitolo 5 – L’incidente stradale
Guidando in stato di ebbrezza è facile rimanere coinvolti in un incidente stradale.
In questo caso il trattamento sanzionatorio si aggrava (art.186 co.2 bis cpp).
Le sanzioni già viste raddoppiano e inoltre interviene il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni; se poi il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, il veicolo è confiscato e la patente di guida revocata; in ogni caso viene preclusa la possibilità di estinguere il reato con l’ammissione al lavoro di pubblica utilità.
Difficile sfuggire alle proprie responsabilità perché come intervengono le cure mediche (art.186 co.5 CdS), si va incontro al prelievo ematico.
Si tratta di un intervento invasivo (Corte cost., 09/07/1996, n. 238), che incidendo sulla libertà personale soggiace alla duplice garanzia della riserva di legge (essendo tale misura coercitiva possibile “nei soli casi e modi previsti dalla legge”) e della riserva di giurisdizione (richiedendosi l’“atto motivato dell’autorità giudiziaria”).
Quindi per prima cosa dobbiamo essere informati.
Si procede al prelievo del sangue a) per ragioni medico terapeutiche, nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso per le necessità di cura e di adeguate terapie farmacologiche o piuttosto b) su richiesta esclusiva della polizia giudiziaria per l’accertamento urgente dell’ebbrezza alcolica?
La differenza è nell’utilizzabilità dell’accertamento ematico.
Nel primo caso esso è sempre utilizzabile, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica con conseguente irrilevanza dell’eventuale mancanza di consenso al prelievo (Cass. pen. Sez. IV Sent., 15/11/2012, n. 10605).
Nel secondo caso invece non essendo il prelievo ematico necessario a fini medici, il conducente può non volere subire un esame invasivo con violazione dei diritti della persona (Trib. Pen. Campobasso Sent., 21/01/2019, Cass. Pen. IV 5/7/12 n. 26108) e quindi ha diritto di opporsi esprimendo il proprio dissenso.
Ciò però è possibile solo se previamente è stato assolto dagli agenti l’obbligo di avviso (artt. 356 cpp e 114 disp. att. Cpp) del diritto di assistenza legale (Cass. pen. Sez. IV, 08/11/2019, n. 49898), in mancanza del quale deriva la nullità della prova (Cass. pen. Sez. IV, 10/01/2017, n. 4234).
In altre parole quando il prelievo ematico non è necessario a fini medici, mancando l’informativa non si presta alcun valido consenso, l’accertamento sulla persona diviene illegittimo e il referto medico inutilizzabile (Cass. pen. Sez. IV, 06/04/2017, n. 21885).
Se invece l’informativa vi è stata, se è vero che non si può essere costretti a subire il prelievo ematico, il dissenso espone al reato di rifiuto di accertamento (Cass. Pen. Sez. IV, sentenza 5/6/18 n. 25127, Cass. pen. Sez. IV Sent., 13/12/2016, n. 9391).
Tutto ciò vale però se urtiamo un albero o finiamo a bordo strada, non quando provochiamo lesioni personali stradali o diveniamo autori di un omicidio stradale, reati (artt.589 bis e 590 bis cp) introdotti recentemente (legge 23 marzo 2016, n. 41) in presenza dei quali il trattamento normativo si fa assai più stringente e ben più gravi sono le ricadute sanzionatorie, come vedremo nel prossimo capitolo.
Porto San Giorgio, FM, li 16/2/20.
Avv. Andrea Agostini