L’AUTOCERTIFICAZIONE E’ SOLO CARTA STRACCIA?
L’AUTOCERTIFICAZIONE E’ SOLO CARTA STRACCIA?
Marzo 2020, pieno lockdown, una coppia esce in auto e fermata per un controllo dichiara falsamente lo spostamento essere giustificato da cure mediche in ospedale.
I due finiscono a processo e vengono prosciolti in quanto il giudice (Tribunale di Reggio Emilia, sezione Gip Gup, sentenza 27 gennaio 2021 n. 54) ritiene che dichiarare il falso nel documento fornito alle Forze dell’Ordine per giustificare lo spostamento a dispetto delle prescrizioni anti Covid non sia fatto che costituisca reato (art.483 c.p.).
Il ragionamento che fonda il non luogo a procedere è il seguente.
L’obbligo di permanenza domiciliare, essendo una limitazione della libertà personale (art.13 Cost.) e non di movimento (art.16 Cost.), può essere disposto nei casi e modi previsti dalla legge solo dal giudice.
Pertanto è illegittimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, essendo atto amministrativo subordinato alla legge, va disapplicato dal giudice e il cittadino, venuto meno l’obbligo non deve più giustificarsi e se lo fa, anche mentendo, lo fa inutilmente, ergo, nessun reato.
Dunque possiamo infischiarcene dell’autocertificazione, muoverci e dichiarare a piacimento, senza rischio di incorrere in sanzioni?
Attenzione perché una rondine non fa primavera.
Ricordiamo che 1) il Giudice si è pronunciato a favore della coppia, ma comunque a seguito della richiesta nei loro confronti da parte del Pubblico Ministero di un decreto penale di condanna; 2) i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101 co.2 Cost.) e pertanto questo precedente di Reggio Emilia non vincola chi dovrà decidere in futuro casi simili o addirittura uguali.
Certo le sentenze si rispettano, non si giudicano, ma siccome sempre dubito di chi ossequia, si consenta il commento.
Se l’obbligo di permanenza domiciliare non solo non può essere disposto per dpcm – con fonte normativa in decreti legge (nn.6,19 / 2020) adottati per l’emergenza pandemica -, ma neppure per legge, come dovrebbe fare lo Stato per fronteggiare l’emergenza sanitaria?
La libertà personale è inviolabile e se si interviene su un singolo è il giudice a doverlo fare nei casi di legge, certo, ma noi non siamo solo individui, siamo collettività e se si interviene sulla generalità delle donne e degli uomini di questo Paese, chi se non lo Stato può e deve intervenire?
Guardando indietro in Italia abbiamo oltre centomila morti da Covid a giustificare che doveri inderogabili di solidarietà sociale, quando non si comprendono, si impongono.
Porto San Giorgio, li 14/3/2021
Avv. Andrea Agostini