LO STABILIMENTO BALNEARE SVECCHIA LA CLIENTELA
LO STABILIMENTO BALNEARE SVECCHIA LA CLIENTELA
CARA SIGNORA, NIENTE OMBRELLONE, LO STABILIMENTO BALNEARE SVECCHIA LA CLIENTELA
Tempi duri per i balneari la cui vita economica ha una prospettiva di vita limitata al 31 dicembre 2023, quando scadranno le concessioni demaniali marittime.
Con gli investimenti bloccati in attesa di regole difficili da scrivere per gare pubbliche insidiose nell’assegnazione dei lidi e con le spese di gestione aumentate dalla crisi economica in atto, si cerca di sollevare l’economia aziendale, magari indirizzando l’offerta a coloro che potrebbero essere maggiormente propensi al consumo.
Accade così che una signora si sia sentita dire, dagli esercenti dello stabilimento balneare dove si recava da anni, che stavolta l’ombrellone non l’avrebbe potuto avere, lei come altri, perché la politica aziendale intende “svecchiare” la clientela.
Ma davvero si può essere discriminati per l’età nell’accesso ai servizi di spiaggia, si è domandata la signora, che di risposta auspica che le gare a venire portino nuovi esercenti che a loro volta riservino l’attività alla terza e magari quarta età e oltre.
Ebbene per quanto il rinnovo negli anni sempre ai medesimi operatori di concessioni demaniali marittime a fini ricreativi abbia creato di fatto un sostanziale monopolio del patrimonio pubblico naturale costiero, la scelta del gestore è assolutamente legittima.
Un obbligo a contrarre deve essere espressamente previsto dalla legge (es. esercizio di impresa in monopolio legale, pubblici servizi di linea) o da contratto, il che non è nel caso di specie, che se non posso prendere l’ombrellone in uno chalet, non solo non mi viene negato un servizio essenziale, ma posso sempre soddisfare la mia necessità presso altro stabilimento concorrente o comunque infine in spiaggia libera.
Ma la signora avrà comunque modo di “vendicarsi”.
Se come normalmente ormai accade in ogni concessione, si esercita attività di bar e/o di ristorazione, ecco che bisogna tenere a mente un regio decreto del 1940, il n.635, art. 187 per il quale “gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”, pena una sanzione pecuniaria amministrativa, il cui importo va da 516 a 3.098 euro (art.221 bis regio decreto n.773/1931).
L’età potrà pure esser un motivo legittimo per riservare l’ombrellone, ma mai per negare un posto a tavola.
Porto San Giorgio, FM, li 10/4/22.
Avv. Andrea Agostini