LO STRANO CASO DELL’IDROSSICLOROCHINA
LO STRANO CASO DELL’IDROSSICLOROCHINA
Gli italiani popolo di scienziati, come disse Mussolini nel ’35 per i fatti di Abissinia e sta scritto sul Palazzo della Civiltà a Roma, nella declinazione pandemica del Conte 2020 divengono specialisti di medicina.
Così i social nostrani alla ricerca di terapie atte a contrastare il covid19 si interessano tra le altre di idrossiclorochina, farmaco antireumatico e antimalarico, e la questione diventa presto virale, complice la politica e la faziosità delle conseguenti contese ormai pure scientifiche.
Dall’oltreoceano di Trump e Bolsonaro all’Italia di Salvini fino alla Regione Marche di Saltamartini, i sostenitori della bontà dell’idrossiclorochina incontrano subito la fronda del pensiero unico politico scientifico e la questione viene svilita a cura sovranista in salsa ignorante populista.
La questione sembra chiusa con Biden che nomina nella task force anti-covid quel Bright, esperto di vaccini che sotto campagna elettorale aveva denunciato le pressioni del governo Trump sull’idrossiclorochina, quando ecco il colpo di scena degno del miglior Grisham.
Dalla piccola lontana Italia quello che non ti aspetti.
L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) il 22 luglio 2020 sospende la prescrizione dell’idrossiclorochina per usi non previsti nel bugiardino, quale appunto la lotta al Covid 19, ritenendo di dover approfondire gli studi clinici sull’efficacia terapeutica del farmaco.
Accade però che un gruppo di medici di base vuole poter utilizzare il farmaco nella lotta al Covid 19 e ricorre alla giustizia amministrativa.
E’ dell’11 dicembre 2020 l’ordinanza n.7097 della III Sezione del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso cautelare e riabilita l’idrossiclorochina.
Il giudice amministrativo rileva che l’idrossiclorochina “potrebbe consentire la cura domiciliare di moltissimi pazienti, sotto stretto controllo medico, e l’alleggerimento della pressione sui reparti di terapia intensiva e subintensiva negli ospedali”.
Del resto in mancanza di una cura specifica, come accade per il SARS-CoV-2, l’impiego di un medicinale per un’indicazione diversa da quella autorizzata, è fenomeno già noto e disciplinato nel nostro ordinamento giuridico (art. 3 co.2 D.L. 17/2/98 n. 23), che pure riconosce a livello costituzionale la libertà di scienza (art.33 co.1 Cost.) e l’impegno a promuovere la ricerca scientifica (art.9 co.1 Cost.).
Pertanto fermo il consenso informato del paziente, cui peraltro la spesa del farmaco non verrà rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale, il Consiglio di Stato ritiene irragionevole sospendere l’utilizzo dell’idrossiclorochina da parte dei medici curanti.
Insomma la scelta dell’utilizzo del farmaco deve essere rimessa all’autonomia decisionale e alla responsabilità del singolo medico.
Politici di tutto il mondo, sappiatelo.
Porto San Giorgio, FM, li 13/12/2020. Avv. Andrea Agostini