MULTE VIA MAIL: quando la sanzione arriva tramite pec
MULTE VIA MAIL: quando la sanzione arriva tramite pec
VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
Dal 1 febbraio 2018 le multe arrivano via mail certificata
Se soffri di ansia da raccomandata, specie da busta verde, preparati ad una nuova forma di stress.
Il Governo ha appena compiuto l’ennesima manovra finanziaria azzerando i tempi e le incertezze delle notifiche a chi ha un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, quindi professionisti e aziende, ma non solo.
Infatti se è vero che l’art. 201 del Codice della Strada continua a prevedere l’estinzione dell’obbligo di pagamento della multa che viene notificata al trasgressore decorsi 90 giorni dall’accertamento dell’illecito, ora la notifica è immediata, basta un click.
Infatti il Ministero dell’Interno con decreto 18/12/17 pubblicato il 16/1/18 ha dato attuazione al decreto legge 21/6/13, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9/8/13 n.98, art.20 comma 5 quater, disponendo le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite PEC “escludendo l’addebito delle spese di notificazione”, secondo un principio già sancito dal CAD, il Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art.3 bis co.4).
Come funziona?
In caso si venga fermati da parte degli organi di polizia stradale (dalla Polizia di Stato a quella municipale ecc.), chi ha commesso la violazione del codice della strada e il proprietario del mezzo possono fornire un “valido indirizzo Pec”.
Se questo non viene fornito o se la contestazione della violazione non è stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo pec del proprietario del veicolo “deve essere ricercato, dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione” “nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso”.
“La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione” del contenuto del messaggio allegato.
In caso di “avviso di mancata consegna” o “qualora la notificazione mediante pec non sia possibile per qualsiasi altra causa”, la notifica avverrà come di consueto in forma cartacea “con oneri a carico del destinatario”.
Nella pratica che significa?
Che dal 1 febbraio, sarà onere
– degli organi della polizia stradale:
1) richiedere – e quindi avere con se modelli di accertamento dell’illecito atti a ricevere – la dichiarazione pec;
2) ricercare mediante accesso ai pubblici elenchi le pec dei proprietari dei mezzi;
-degli utenti della strada muniti di pec,
1) verificare quotidianamente la pec per non perdere la possibilità di pagare la multa in forma ridotta e soprattutto di impugnarla nei termini di legge pena decadenza;
2) contestare la multa laddove vengano richieste oltre le spese di accertamento dell’illecito, quelle di notifica.