OMOGENITORIALITA’ SENZA PREGIUDIZI
OMOGENITORIALITA’ SENZA PREGIUDIZI
Genitori una coppia omosessuale, figli di genitori gay, famiglia omogenitoriale, temi di attualità a seguito della vicenda milanese dove il Prefetto vieta al Comune di trascrivere gli atti di nascita di provenienza straniera in cui figurano come genitori i membri di una coppia omosessuale.
La piazza si mobilita, il Sindaco invoca il Parlamento Europeo ed ecco l’invito da Bruxelles al Governo italiano a “revocare immediatamente la sua decisione” perché discriminatoria “non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli”, “una violazione diretta dei diritti dei minori”, parte di “un più ampio attacco contro la comunità Lgbtqi+ in Italia”.
Premesso che la trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero e dell’originario atto di nascita è materia di ordine pubblico interno, quindi di sovranità nazionale e non comunitaria, salvo prossimi mutamenti della coscienza sociale da legiferare, diritti e valori in Italia ne abbiamo.
La maternità surrogata è reato, punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro” (art.12 co.6 L.19/2/2004 n.40) e la trascrivibilità è quindi preclusa non dal Governo, ma dalle Sezioni Unite della Corte Civile di Cassazione, sentenza 30/12/2022, n. 38162, al padre di intenzione.
Questi è colui che insieme al padre biologico ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero dove pure la gestazione per altri è consentita.
Il fine del divieto è la tutela assoluta della dignità della donna perché non si abusi di lei, sfruttandola allorquando condizioni di fragilità non solo economica potrebbero coartare l’autonomia decisionale nel voler affrontare una gravidanza nell’esclusivo interesse di terzi, ai quali il bambino dovrà essere consegnato subito dopo la nascita.
Nondimeno anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale.
Questo diritto nel nostro ordinamento è garantito dall’adozione in casi particolari (L.n.184/1983, art.44, co.1, lett.d) dove il riconoscimento giuridico interviene all’esito di una verifica in concreto da parte del giudice del miglior interesse del minore nel suo rapporto con il genitore d’intenzione.
In sintesi la Suprema Corte a Sezioni Unite, in linea con la Corte Costituzionale, sentenza 20/10/2020, n. 230, garantisce tutela all’aspirazione del genitore intenzionale, ma non quale diritto assoluto bensì da bilanciare con altri interessi costituzionalmente protetti, come la dignità della donna e il miglior interesse in concreto del minore.
Questa è l’Italia.
Porto San Giorgio, FM, li 2/4/2023.
Avv. Andrea Agostini