PAGARE A RATE LA MULTA: la guida passo per passo
PAGARE A RATE LA MULTA: la guida passo per passo
#DallaParteGiusta
POSSO PAGARE A RATE LA MULTA STRADALE?
E’ una domanda che in questi tempi di crisi mi viene rivolta sempre più spesso.
La risposta è sì, ma a determinate condizioni disposte dall’art.202 bis del Codice della Strada, che a mio avviso peraltro non sono più attuali e andrebbero riviste.
La cosa più importante da sapere
Basta la presentazione della domanda di rateazione che, a prescindere questa venga accolta o respinta, la multa non può più essere impugnata.
Si deve dunque avere chiaro, prima di fare l’istanza, se nel proprio caso ricorrono o no i 2 presupposti perché la rateazione venga concessa:
- Un verbale con sanzione da più di 200 euro;
- Condizioni economiche disagiate (ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e dei familiari nel complesso non superiore a €.10.628,16, salvo elevazione di ulteriori €.1.032,91 per ciascun convivente);
Se ricorrono dunque le condizioni, ecco la procedura da seguire.
A seconda dell’autorità che ha accertato l’illecito stradale, entro 30 giorni dalla contestazione si deve fare domanda al Prefetto o al Presidente della Regione o della Provincia o al Sindaco, che decide entro 90 giorni, tenendo conto delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare.
Infatti a fronte di una rata minima di €.100/00 e di un tasso di interessi sulle somme rateizzate del 4,5% annuo, il numero massimo delle rate può variare a seconda dell’importo della sanzione come indicata nel verbale:
- 12 fino a €.2.000/00;
- 21 fino a €.5.000/00;
- 60 oltre €.5.000/00.
Le 3 cose cui fare attenzione
- L’istanza di rateazione oltre che all’Autorità competente, rivolgetela pure all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. L’esperienza insegna che non sempre la Pubblica Amministrazione al suo interno comunica tempestivamente, quindi meglio agevolare il flusso di informazioni, così da abbattere il rischio del respingimento della domanda per semplice inerzia degli uffici pubblici.
- In caso di accoglimento della domanda, pagate puntualmente perché il mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateazione e il verbale diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.
- In caso di rigetto o di silenzio, ricordate di pagare l’intera somma dovuta da verbale entro 30 giorni, che decorrono dalla notificazione del respingimento o dalla comunicazione dell’inutile decorso dei 90 giorni che aveva la Pubblica Amministrazione per esprimersi.
Le 3 domande più frequenti
A) Domanda: se ricevo più verbali, che solo se cumulati comportano una sanzione amministrativa pecuniaria superiore a 200 euro, posso chiedere la rateazione?
Risposta: no, perché la rateizzazione è ammessa in presenza di più violazioni, ma solo se queste sono accertate contestualmente con un unico verbale di importo superiore a 200 euro;
B) Domanda: se chiedo la rateizzazione, posso ottenere lo sconto 30% di chi paga entro 5 giorni dalla contestazione?
Risposta: no, i due benefici si escludono a vicenda perché il primo presuppone la volontà di non pagare a breve, mentre il secondo pretende proprio si paghi a stretto giro, così il Ministero dell’Interno, Circolare 16 settembre 2013, n.7065;
C) Domanda: il provvedimento di rigetto dell’istanza o la comunicazione del silenzio-rigetto formatosi, possono essere impugnati davanti al Giudice di pace, nel termine di 30 giorni dalla relativa notifica?
Risposta: sì, perché non vi sono norme che espressamente prevedano la circostanza, ma questa è riconosciuta dal Ministero dell’Interno, Circolare 22 aprile 2011, n.6535.
La pratica insegna che … la norma è da riformare
Lo scuterista che attende il verde oltre la striscia bianca di arresto (art.146 co.2 CdS) oppure l’automobilista che eccede il limite di velocità di non oltre 10 km/h (art.142 co.7 CdS) incorrono entrambi nella sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169, che se pagata entro 5 giorni dalla contestazione si riduce ad euro 28/70, oltre spese di accertamento e notifica.
Poca cosa, ma se si ricevono in pochi giorni decine di questi verbali, le cose cambiano sensibilmente.
Ciò è accaduto tanto a Porto San Giorgio con l’installazione dei semafori cosiddetti intelligenti, che nella Provincia di Fermo sostituendo un tutor con un autovelox, dove automobilisti e motociclisti sono incorsi reiteratamente nella medesima infrazione stradale fino a quando hanno ricevuto innumerevoli verbali di accertamento, ognuno dei quali però di valore inferiore a 200 euro di sanzione pecuniaria, quindi senza la possibilità di pagare a rate.
Ma la rateizzazione come disciplinata persegue una complessa finalità sociale: aiutare nel pagamento della sanzione i trasgressori che versano in condizioni economiche disagiate in cambio della loro rinuncia a impugnare i verbali, con ciò riducendo il contenzioso legale.
Perché allora ancorare l’operazione ad un unico verbale e alla contestualità delle violazioni ivi accertate?
Ciò stride del resto con il fatto che il cumulo in prosieguo è comunque consentito.
Infatti se il trasgressore non paga la multa e neppure fa ricorso contro il verbale, questo diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedura.
A questo punto il trasgressore, che si trova in condizioni economiche disagiate, può chiedere all’autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria di dilazionare il pagamento da 3 a 30 rate mensili dall’importo minimo di 15 euro (Art. 26 L.n.689/1981).
L’auspicio allora è che il Legislatore aiuti chi in difficoltà economica riconosce l’errore e si rende disponibile al pagamento, senza dover attendere un’inutile lievitazione del debito di ciascuno e con esso del rischio collettivo di insoluti.
Porto San Giorgio, FM, li 5/11/18.
Avv. Andrea Agostini