QUANTO TEMPO HO DIRITTO DI TRASCORRERE CON MIO FIGLIO?
QUANTO TEMPO HO DIRITTO DI TRASCORRERE CON MIO FIGLIO?
Domanda sempre più ricorrente da parte di padri cui le madri oppongono resistenze nella frequentazione del figlio minore, cui tenteremo di dare una risposta.
Solitamente l’affidamento del figlio è condiviso ossia le decisioni più importanti i genitori sono chiamati a prenderle insieme, ma il collocamento di questi interviene presso un genitore con diritto dell’altro ad adeguati tempi di frequentazione.
Infatti tradizionalmente si ritiene che il diritto alla bigenitorialità, inteso come il diritto del minore ad avere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, non significhi diritto alla parità dei tempi con proporzione matematica di parità delle ore e dei giorni di frequentazione del figlio.
Accade così che tipicamente il minore rimane nella casa di abitazione e con lui la madre cui competono le principali incombenze di cura e di spesa per provvedere alla quotidianità e con ciò ricevendo per il figlio dal padre un assegno di mantenimento ordinario che tiene conto nell’ammontare anche della maggiore permanenza del figlio presso l’abitazione materna.
Il rapporto padre figlio altrettanto tipicamente allora si risolve in una frequentazione modulata sui minori (età, impegni, desideri, ecc.) e sui genitori (distanza tra abitazioni, lavoro, ecc.), più tipicamente concentrata in fine settimana alternati dal venerdì all’uscita da scuola fino al rientro scolastico del lunedì mattina, oltre a un pomeriggio con pernotto o due infrasettimanali a seconda della settimana di turnazione.
Va detto però che la sensibilità dei giudici si va adeguando al mutare dei tempi con padri che vogliono essere sempre più presenti nella vita dei loro figli.
Si va così verso il superamento del genitore collocatario, di fatto educatore prevalente del figlio, nel segno di un affidamento realmente condiviso con piena parità dei doveri genitoriali.
In questo senso la frequentazione paritaria con mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore, quindi senza diritto all’assegno dall’altro, diviene la regola, cui fare eccezione solo in presenza di gravi ragioni ostative che dovessero emergere all’esito di una valutazione ponderata e circostanziata intorno al caso concreto, volta a garantire il miglior interesse del minore in termini di benessere e di crescita armoniosa e serena (Cass. civ. Sez. I Ord., 11/11/2021, n. 33606; Tribunale Perugia Sez. I Decr., 01/09/2021).
Porto San Giorgio, FM, li 13/1/2022.
Avv. Andrea Agostini