REGOLA N.1 : RITIRA LA MULTA
REGOLA N.1 : RITIRA LA MULTA
La contestazione dell’infrazione stradale, quando non è immediata al conducente, avviene successivamente all’obbligato in solido, solitamente il proprietario dell’auto.
Così questi, di rientro alla residenza, trova nella cassetta della posta l’avviso di giacenza presso l’ufficio postale della raccomandata di notifica del verbale.
Pensando di farla franca, può venire voglia di non ritirare il plico postale.
Pessima idea.
Non solo la notifica fa comunque il suo corso, ma si perde la possibilità di:
- pagare la sanzione pecuniaria entro 5 giorni con sconto 30% o comunque entro 60 giorni al minimo di legge (art.202 co.1 CdS);
- opporsi entro 30 giorni innanzi al Giudice di Pace (art.204 bis CdS, art.7 co.3 D.Legisl. 1/9/11 n.150)) o di ricorrere entro 60 giorni al Prefetto (art.203 CdS).
La compiuta giacenza di un atto giudiziario si consuma infatti in 10 giorni.
Così i termini di pagamento e di contestazione decorrono dal ritiro della raccomandata se antecedente i 10 giorni dall’avviso di giacenza, altrimenti dal decimo giorno dal deposito dell’atto presso l’ufficio postale.
Come si calcolano i 10 giorni?
Escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale.
Se quest’ultimo poi cade di sabato o di domenica, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 01/02/2012, n. 1418).
Avv. Andrea Agostini