SCATOLA NERA SULLE AUTO: ATTENZIONE
SCATOLA NERA SULLE AUTO: ATTENZIONE
La scatola nera sulle auto è argomento di attualità.
Si ha infatti notizia di un regolamento dell’Unione Europea, 2019/2144, che ne dispone l’obbligo dal 6 luglio 2022 per l’omologazione e dal 7 luglio 2024 per le nuove immatricolazioni.
La previsione è di memorizzare i dati di guida afferenti velocità, frenata, posizione dell’automobile nell’immediatezza del prima, durante e dopo di un incidente stradale, in un sistema a circuito chiuso, non disattivabile dall’automobilista, a prova di manomissioni, disponibile a richiesta delle autorità competenti ad accertare le responsabilità del sinistro.
In verità già oggi, pure in assenza di obbligo, alcuni automobilisti, pure di avere uno sconto sul premio assicurativo, accettano la compagnia assicuratrice installi nell’automobile la scatola nera.
Un impegno di civiltà a combattere le frodi assicurative e soprattutto a garantire maggiore sicurezza stradale, ma siamo davvero pronti alla battaglia?
Dubito della parità delle armi, nel momento in cui la legge vigente afferma che le risultanze della scatola nera fanno piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione della black box.
Non essendo io un esperto di telematica assicurativa e non avendo io la disponibilità della scatola nera, come posso contestare l’attendibilità della prova, ad esempio per vizi di ricevimento e trattazione del segnale satellitare?
Una prova diabolica contro il consumatore, costretto a costose perizie giudiziali quando basterebbe l’assicurazione fornisse del suo dispositivo di rilevamento certificazioni attestanti la bontà dello stato.
Così se la scatola nera non segnala l’incidente o la posizione dell’automobile sul luogo del sinistro cosa rischio?
In sede penale una condanna per fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e in sede civile nessun risarcimento del danno.
Bene se ciò va a colpire gli artefici di un falso sinistro, ma se ciò accadesse a me, soggetto realmente danneggiato?
Infatti nonostante la disciplina della scatola nera, l’art.145 bis del codice delle assicurazioni private, risalga al 2017, ancora oggi mancano i decreti ministeriali attuativi volti ad individuare i requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti.
Bene dunque attenzionare le novità che arriveranno domani in Europa, ma forse faremmo meglio a preoccuparci del presente in Italia affinché la sicurezza stradale sia anche sicurezza di giustizia.
Porto San Giorgio, FM, li 16/1/22.
Avv. Andrea Agostini