SVOLTA SULLA MEZZINA: manca il decreto prefettizio
SVOLTA SULLA MEZZINA: manca il decreto prefettizio
“Allo switch in autovelox non ha corrisposto un nuovo decreto prefettizio come dispone la direttiva Minniti”e mancando così “prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”le multe vanno annullate.
La pronuncia di oggi del Giudice di Pace di Fermo segna una svolta definitiva nel senso dell’illegittimità dei verbali finora elevati.
Infatti gli accertamenti compiuti dalla Provincia di Fermo sulla Mezzina, SP 219 Ete Morto, dal 10 agosto 2017 in poi a seguito di controllo della velocità istantanea, autovelox fisso, invece che media, tutor, sono state finora annullate, perchè
1) contraddizioni nel verbale non chiarivano lo strumento utilizzato per il controllo, se tutor o autovelox;
2) la cartellonista stradale di “controllo elettronico di velocità” con cancellazione della parola “media” appare inadeguata a informare con trasparenza gli automobilisti della nuova tipologia di accertamento;
3) l’ordinanza dirigenziale di installazione di nuova segnaletica del 10/8/17 viene pubblicata soltanto in data 27/11/17;
4) l’aggiornamento della convenzione con la Provincia di Ascoli Piceno necessario per il controllo non più di velocità media bensì istantanea interviene con decreto presidenziale non del 7/8/17 n.111 ma soltanto del 18/1/18 n.7.
Queste le motivazioni che hanno tutelato gli automobilisti multati fino alla metà di gennaio 2018, ma per coloro che fossero stati multati dopo tale periodo e ancora oggi?
Sin dal primo ricorso ho sostenuto oltre alle precedenti anche ulteriori motivazioni e tra queste, tranciante su tutte, quella accolta dal Giudice di Pace di Fermo con sentenza 25 maggio 2018 n.190, che accerta la mancanza del decreto prefettizio necessario a derogare all’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione stradale.
Risale al 12/12/12 che la Provincia di Fermo chiede di individuare la SP 219 Ete Morto dal km.2+900 al km.6+400 quale tratto di strada ove “non è possibile il fermo dei veicoli senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”e così il Prefetto dispone decreto n.3223 del 11/3/13.
Si attiva quindi il rilevamento della velocità media sulla SP 219 Ete Morto dal km.2+900 al km.6+400, servizio che si interrompe il 1/8/17.
Il 10/8/17 si attiva il nuovo servizio di rilevazione della velocità istantanea S.P. 219 Ete Morto al km 6+295 direzione sia Fermo che Casette d’Ete.
Ebbene interrotto un servizio di rilevamento e attivatone uno nuovo e diverso, la Provincia di Fermo avrebbe dovuto chiedere al Prefetto una nuova deroga all’obbligo di contestazione immediata.
Ora che la rilevazione interviene solo su un punto, il km.6+295, perché mai “non è possibile il fermo dei veicoli senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”?
Peraltro nel medesimo periodo e comunque prima dell’attivazione del nuovo servizio di rilevazione della velocità istantanea è sopraggiunta la circolare del Ministro dell’Interno Minniti del 21/7/17.
Il Ministro Minniti ha disposto che per determinare il tratto di strada dove è possibile l’utilizzo di dispositivi di controllo del traffico occorre tassativamente accertare:
- a) un elevato livello di incidentalità attraverso un’accurata analisi del numero, della tipologia e delle cause degli incidenti stradali ivi avvenuti nel quinquennio precedente;
- b) la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico (es. assenza di banchine o piazzole; presenza di curve, dossi e cunette, nebbia, ecc.).
A tutt’oggi dal 10 agosto 2017 il mancato rispetto della direttiva Minniti da parte della Provincia di Fermo porta quindi all’annullamento delle 3 multe impugnate per un totale di 568/99 euro e 6 punti della patente di guida.
Avv. Andrea Agostini