Violenza sessuale impedita dall’uso di spray al peperoncino
Violenza sessuale impedita dall’uso di spray al peperoncino
Notte, stazione ferroviaria deserta, lui individua la donna, la segue, la aggredisce. La vittima riesce a fuggire ma inseguita, viene raggiunta dall’aggressore, che però rimane sorpreso e accecato da uno spray urticante. Il violentatore desiste, la donna è salva e sporge denuncia.
Alla luce dell’arresto del 3 agosto scorso, il crimine, avvenuto a Milano il 20 luglio, vede protagonista del male, un nigeriano irregolare con precedenti anche per tentata violenza sessuale, ed eroina del bene, una giovane donna di ritorno dal lavoro, che per buona sorte aveva ricevuto in dono da un amico la preziosa arma di difesa.
Il lieto fine è stato possibile grazie al Ministro dell’Interno Maroni che dal 23 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto 12 maggio 2011 n.103, ha reso lecito il porto e l’uso, quale strumento di autodifesa e non di offesa, di una bomboletta contenente gas urticante.
Vanno però rispettate 3 condizioni di liceità:
- si deve trattare di una miscela irritante non superiore a 20 ml e con una percentuale di “oleoresin capsicum”, principio estratto dalle piante di peperoncino, disciolto non superiore al 10% e con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali del 2,5%;
- la bomboletta, che non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici, sigillata e munita di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale, non può essere venduta a chi ha meno di 16 anni;
- la nebulizzazione non deve avere una gittata utile superiore a 3 metri.
Il mancato rispetto di queste condizioni rende lo spray urticante un mezzo di offesa con conseguente applicazione della normativa in materia di armi, da cui derivano 2 conseguenze principali:
- il porto in luogo pubblico integra il reato di porto abusivo di armi, art. 699 del codice penale;
- l’utilizzo per offesa invece che per difesa personale rende il reato di lesioni aggravato, pure che il gas accecante si limiti ad una semplice irritazione degli occhi reversibile in breve tempo, art.585 del codice penale.
In sintesi l’uso della spray urticante è lecito purchè questo abbia particolari caratteristiche e venga usato solo e sempre per difesa personale e mai per aggredire o offendere, limiti questi che valgono anche per la Polizia Municipale che ne sia munita, giusto il regolamento comunale di riferimento.
Dunque lo spray al peperoncino non è semplicemente un curioso cadeau in vendita un po’ ovunque, bensì un’arma capace di impedire si consumi una violenza sessuale e più in generale un valido deterrente contro la criminalità.
Qualcosa però non convince ed è la considerazione amara che quando parliamo di spray urticante siamo comunque in presenza di un’autodifesa dove la vittima è sola con l’aggressore, chiamata ad assumere su se stessa la responsabilità della propria incolumità.
E’ lo Stato incapace di garantire sicurezza, quando un irregolare con precedenti gira a piede libero, ma peggio ancora siamo noi che abbiamo rinunciato alla responsabilità di cosa significhi essere uomini.
Accompagnare a casa o anche semplicemente all’auto o al treno, stare al telefono durante il cammino, assicurarsi degli spostamenti compiuti e del tragitto da percorrere, sono condotte di desueta galanteria che vanno riscoperte e nuovamente praticate con l’animo di chi è chiamato dai tempi a contribuire alla sicurezza di ciascuno.
Se la nostra società è molle, non rimettiamo al solo peperoncino di rivitalizzarne il tessuto.
Avv. Andrea Agostini
FONTE VIDEO: News Tv2000