ANTENNE: I POTERI RICONOSCIUTI AI COMUNI
ANTENNE: I POTERI RICONOSCIUTI AI COMUNI
La materia è disciplinata dalla legge 22/02/2001, n. 36 (art.8 co.6), integrata per le Marche dalla legge regionale 30/03/2017, n. 12 (art.10)
In via preliminare va ricordato che la telefonia mobile è un servizio pubblico di interesse generale, i cui impianti consistono in infrastrutture gestite da privati con criteri imprenditoriali.
Pertanto le antenne sono opere private di pubblica utilità, anzi opere di urbanizzazione primaria, al pari di strade, parcheggi, ecc.
Tanto si ritiene indispensabile le reti di telecomunicazione siano capillarmente distribuite sul territorio, che esse in astratto sono ritenute compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, es. zona residenziale, verde, agricola, ecc.
Ne deriva che i comuni non possono introdurre limitazioni alla localizzazione di antenne in aree generalizzate del territorio.
Quindi i comuni non possono nulla?
Al contrario, essi possono adottare un regolamento, il cosiddetto piano delle antenne, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico.
Il comune è chiamato al delicato compito di bilanciare due contrapposte esigenze, quella degli operatori telefonici e della loro utenza di accrescere il numero delle antenne per una sempre maggiore copertura della rete telefonica cellulare, quella della popolazione a vedere tutelata la propria salute dall’esposizione agli effetti dell’elettromagnetismo.
Il problema è che la legge non chiarisce, in dettaglio, che tipo di prescrizioni possano impartire i comuni e quindi il punto di equilibrio tra contrapposte istanze è rimesso esclusivamente alla sensibilità degli amministratori.
Dunque dove localizzare le antenne?
Certamente non su ospedali, su case di cura e di riposo, scuole, asili, parchi gioco, aree verdi attrezzate, impianti sportivi e neppure in luoghi dove si prevede permanenza di persone superiore alle 4 ore.
Allora dove?
In via prioritaria in zone non edificate, quindi su edifici o aree di proprietà pubblica, meglio se accorpando gli impianti su strutture di supporto comune o quantomeno nello stesso luogo dove già insistono altre antenne, ciò al fine di una razionalizzazione della distribuzione degli impianti e una migliore tutela ambientale e sanitaria della popolazione.
Il piano delle antenne è quindi sicuramente illegittimo se pone un divieto generalizzato di installazione, ciò in quanto va garantita da parte del segnale di telefonia mobile una copertura del territorio adeguata e capillare.
Esso può invece porre regole ragionevoli, motivate e certe, a presidio di interessi di rilievo pubblico.
Fa scuola il caso del piccolo comune di Castorano che si impone (Cons. Stato Sez. III, Sent., 10-09-2018, n. 5311) a tutela del profilo di un colle, quale salvaguardia del tradizionale assetto paesaggistico e ambientale, espressione storico-culturale della cittadina.
Il modo più trasparente di procedere è quello di individuare siti sensibili che vanno salvaguardati dall’elettromagnetismo in modo assoluto ed a ciò si provvede con divieti espressi e specifici di localizzazione.
Più spesso nella pratica capita però che ci si muova in un’area grigia.
E’ il caso del comune che attraverso una tavola allegata al piano urbanistico circoscrive la possibilità di localizzazione delle antenne soltanto in determinate zone.
In linea di principio ritengo trattarsi di indebita fissazione di limiti generalizzati come tali vietati dalla legge, quindi mi aspetterei a fronte di un tale modo di procedere del comune, una successiva impugnativa da parte degli operatori telefonici.
Accade però che piani delle antenne così concepiti in verità poi non vengano contestati e ciò perché, verificando l’istruttoria compiuta, si scopre che in realtà il comune non ha fatto altro che recepire le istanze ricevute dagli operatori.
Mi domando allora, il comune, così facendo di chi ha curato l’interesse? Dei propri concittadini o degli operatori telefonici?
La linea telefonica bene sia forte e chiara, ma anche trasparente.
Porto San Giorgio li 28/2/2021
Avv. Andrea Agostini