MULTA DOVE NON SONO MAI STATO: LA FORMULA PER DIFENDERSI DA SOLI
MULTA DOVE NON SONO MAI STATO: LA FORMULA PER DIFENDERSI DA SOLI
Multa per eccesso di velocità a Napoli o per un divieto di sosta a Roma quando invece si era a Milano?
Può sembrare strano, ma non lo è, capita.
Nella migliore delle ipotesi si tratta di un errore di rilevamento della targa o di trascrizione dei dati da parte dell’agente preposto.
Nel peggiore dei casi si tratta di un caso di contraffazione o di clonazione della targa: un po’ di nastro isolante o di bianchetto e la G diventa una C e la E si trasforma in una F.
Bisogna dunque vederci chiaro per evitare che quanto accaduto e che oggi consiste solo in una piccola multa che sbrigativamente vorremmo pagare, abbia a ripetersi in forma ben più grave, magari anche di rilevanza penale, come un omicidio stradale.
Il suggerimento è di spedire, nei 60 giorni dalla notificazione del verbale, una raccomandata con ricevuta di ritorno al Comando dell’agente che contesta l’infrazione stradale per chiedere l’annullamento in autotutela del verbale di accertamento, adducendo prove certe circa l’estraneità all’addebito.
L’esperienza insegna che i giudici, circa il fatto che l’auto quel giorno e a quell’ora si trovava in altro luogo, preferiscono le prove documentali a quelle testimoniali, ma in verità queste ultime possono essere assolutamente bene utilizzate.
Infatti il verbale in punto di targa errata non fa fede pubblica, quindi ai fini della contestazione non occorre querela di falso, ciò perché la lettura della targa consiste in una circostanza oggetto di percezione sensoriale, come tale suscettibili di semplice errore di fatto.
Attenzione ai 3 errori più frequenti.
- Il primo è quello di voler provare che si era altrove, quando ciò che rileva è unicamente dove si trovava la vostra auto;
- Il secondo è quello attendere sereni una risposta dal Comando, ignorando che il silenzio non è assenso e dimenticando che nel frattempo decorrono i termini, tanto per ricorrere al Giudice di Pace (30 giorni) o al Prefetto (60 giorni), quanto per pagare la multa;
- Il terzo è quello di non sporgere denuncia contro ignoti nella qualità di vittima di reato (artt. 477 e 482 c.p.) alla Procura della Repubblica: chissà infatti che questa cautela non vi eviti sul nascere future incriminazioni per reati a voi estranei.
Riferimento Normativo
Art. 386 co.3,4 DPR n. 495/1992
Riferimento Giurisprudenziale
Cass. civ. Sez. II Sent., 04/12/2009, n. 25676
Infine un regalo, che vi permetterà di affrontare e risolvere da soli il problema, senza spendere un euro di avvocato
Si tratta della mia formula definitiva, che prevede tutte le possibili situazioni che possono verificarsi.