COME DIFENDERSI DAI DPCM
COME DIFENDERSI DAI DPCM
I dpcm, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono l’acronimo simbolo del 2020.
Fino allo scorso anno sconosciuti ai più, la gestione politica convulsa e contraddittoria della pandemia ha costretto tutti a fare i conti con il giuridichese di un’espressione che evoca sacrifici personali e restrizioni di libertà costituzionalmente garantite.
Solo questo mese già due dpcm in soli 5 giorni, 13 e 18 ottobre, e già siamo tutti in attesa dell’ennesima apparizione televisiva serale del Premier nel mentre scommettiamo su quali saranno le prossime misure.
Districarsi in questa babele di prescrizioni, cui si aggiungono quelli delle regioni e dei sindaci, è davvero difficile anche per i giuristi più attenti e allora come difendersi?
Nel dubbio agire sempre con la massima prudenza e quindi informarsi prima di assumere qualsivoglia iniziativa su ciò che si può o non si può fare e soprattutto su “come” si può fare.
Il “come” è infatti ciò che a mio avviso fa davvero la differenza, un’area grigia dove il bianco del lecito e il nero dell’illecito si confondono e qui si deve essere attenti nel fare valere le proprie ragioni, quelle dell’errore incolpevole.
Quindi come muoversi per evitare sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 3.000 euro, aumentate fino a un terzo se la violazione delle misure di contenimento avviene con l’uso di un veicolo, cui si aggiungono per le attività produttive e commerciali la chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni?
Cosa fare in caso di contestazione di recidiva specifica ossia di violazione reiterata dello stesso divieto cui segue il raddoppio della multa, quindi da 800 a 6000 euro, e la misura massima della sospensione dell’attività per 30 giorni?
Il mio suggerimento è quello di attivarsi entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione per produrre una memoria difensiva con eventuali allegati documenti di prova a discarico della colpa, magari anche chiedendo di essere ascoltati, al fine di sollecitare l’autorità amministrativa chiamata a irrogare la sanzione, solitamente il Prefetto del luogo della violazione, perché disponga l’archiviazione della procedura.
Se però il Prefetto dovesse disporre ordinanza ingiunzione non è ancora detta l’ultima parola.
E’ infatti possibile fare opposizione ricorrendo entro 30 giorni dalla notifica all’autorità giudiziaria, solitamente il Giudice di Pace, salvi casi eccezionali di competenza del Tribunale, come accade quando la violazione è accertata in ambito lavorativo o quando viene disposta una sanzione non meramente pecuniaria.
Tutto ciò sempre se si hanno ragioni fondate da far valere altrimenti meglio farsi una ragione della propria responsabilità nel minor tempo possibile e approfittare dei benefici di legge dati da un pagamento tempestivo della multa.
Questa sarà infatti del minimo, 400 euro, se si provvede entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, che diminuisce di un ulteriore 30%, quindi 280 euro, se il pagamento avviene nei primi 5 giorni.
Pagata la multa, il caso è chiuso.
Porto San Giorgio, FM, li 25/10/2020.