#CORONAVIRUS Cosa cambia da lunedì 4 maggio? Cap.1
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#DallaParte Giusta
#CORONAVIRUS Cosa cambia da lunedì 4 maggio?
Cap.1 Gli spostamenti
Per rispondere alla domanda è necessario confrontare due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, quello del 10/04/2020 con il più recente del 26/04/2020.
Si deve inoltre ricordare la presenza di provvedimenti di Presidenti di Regione e di Sindaci, che influiscono anche essi sulla disciplina vigente.
Esempi per la Regione Marche sono dati dall’ordinanza n. 21 del 3 aprile 2020 che vieta al pubblico l’accesso alle spiagge e dal decreto n. 126 del 26 aprile 2020 che autorizza non dal 4 maggio, ma già dal 27 aprile il take away, la vendita di cibo da asporto, sempre nella variante drive-thru ossia in auto, mai nelle aree pubbliche cui è vietato l’accesso, comunque esclusivamente previa ordinazione on-line o telefonica e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, limiti questi due ultimi non previsti a livello nazionale.
Esempi nei Comuni, l’interdizione al pubblico di determinati spazi da parte del Sindaco.
Si aggiunga pure il ruolo sinora svolto dalle FAQ del Governo ossia le risposte da questo fornite alle domande più frequenti, che pure non avendo alcuna valenza normativa e quindi non vincolando alcun giudice, rappresentano indirizzi interpretativi comunque autorevoli e pertanto capaci di indirizzare e giustificare la condotta di ognuno.
Il tema più importante è dato dagli spostamenti.
Premesso che l’autodichiarazione continua a servire fintanto che esistono limitazioni alla circolazione delle persone, ebbene queste, pure che in misura diversa, sono confermate.
Infatti restano “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, almeno di principio, in quanto la maglia viene allargata al punto da essere non più suscettibile di controllo.
Questo perché “si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.
Al di là della difficoltà oggettiva di intervenire all’interno di una proprietà privata per accertare e impedire assembramenti, omessi distanziamenti, mancato utilizzo di mascherine, con l’utilizzo del termine “congiunti” si ricade nell’errore già commesso per l’attività motoria con “prossimità dell’abitazione” ossia con espressioni che rendono indefinibili a priori le condotte vietate e quindi non consentono certezza né al cittadino, né alle autorità chiamate a a far rispettare la norma.
“Congiunti” è espressione sconosciuta al diritto civile e al diritto penale.
Infatti quest’ultimo conosce all’art.307 c.p solo “i prossimi congiunti” da intendersi per “gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”.
Il diritto civile poi non conosce affatto i congiunti, conosce invece i coniugi, i parenti fino al sesto grado quali sarebbero i figli dei cugini, gli affini ossia i parenti del coniuge, le unioni civili, le convivenze di fatto.
Indiscrezioni governative alla stampa individuano i “congiunti” in “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili“.
All’errore dato dal dimenticare gli uniti civilmente e i conviventi, ai quali la normativa non può non estendersi in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata in termini di uguaglianza sostanziale, si accompagna un più grave errore dettato dal riferimento ai “fidanzati stabili” e agli “affetti stabili”, come se in Italia esistesse un registro dei fidanzati o una base giuridica su cui poggiare un affetto per renderlo stabile.
Nell’inseguire la ricerca del consenso, la politica così facendo rende evanescenti le limitazioni alla libertà di circolazione al punto da impedire di fatto alle autorità ogni attività di controllo.
Peraltro il confinamento comunale diviene ora regionale in quanto la capacità di muoversi che prima si aveva nel comune, ora è estesa all’intera regione.
“In ogni caso è fatto divieto”, “salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, di spostarsi da dove ci si trova non più in un altro comune bensì in un’altra regione.
Scompare il divieto di “ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza” e pertanto le seconde case diventano raggiungibili anche fuori regione purché vi sia un’urgenza dettata ad esempio da crolli dell’edificio, rotture degli impianti, violazioni della proprietà.
Infine si consente “in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” quindi chi era rimasto bloccato fuori sede a causa del lockdown può ritornare a casa anche facendosi venire a prendere secondo il tragitto più breve.
Porto San Giorgio, FM, li 28/4/2020
Avv. Andrea Agostini