GIRO D’ITALIA, FRODE SPORTIVA E DOPING
GIRO D’ITALIA, FRODE SPORTIVA E DOPING
Ieri ha attraversato le Marche il Giro Ciclistico d’Italia, privo da giorni del ciclista Kristijan Koren della Bahrain-Merida, sospeso dall’Unione Ciclistica Internazionale per l’inchiesta Aderlass inerente una rete internazionale di trasfusioni di sangue a scopo dopante.
Se su una competizione si può scommettere, ci sarà sempre qualcuno che tenterà di alterare il risultato.
Sono quindi 2 i beni da tutelare:
- il fair play sportivo, che non deve mai essere messo in pericolo, specie allorquando venga minacciato il patrimonio degli scommettitori;
- la salvaguardia dell’integrità psicofisica degli sportivi.
Pertanto nel caso di specie 2 potrebbero essere le norme penali violate.
- La legge 13/12/1989, n. 401, “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”, art.1, “Frode in competizioni sportive”, che punisce “chiunque compie atti fraudolenti volti a raggiungere in una competizione sportiva” federale “un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione”.
- L’art.586 bis c.p., “Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”, già art.9 legge 14/12/2000 n. 376, “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, che punisce “chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze”.
Certo le eventuali responsabilità sono da provare e peraltro va ricordato che a) un illecito disciplinare sportivo non costituisce necessariamente anche un illecito penale, b) i rispettivi giudizi sono autonomi e c) possono procedere parallelamente senza influenze tra loro.
La cosa che però importa, specie con la gara in corso, è solo una, che vinca il migliore, sempre.
Porto San Giorgio, FM, li 19/5/19
Avv. Andrea Agostini