IL PIANO GENITORIALE
IL PIANO GENITORIALE
La c.d. “riforma Cartabia”, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, ha introdotto nel codice di procedura civile il nuovo Titolo IV-bis, “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” e una delle novità è data dal piano genitoriale.
Si tratta di un nuovo allegato che dovrà accompagnare dal 1 marzo 2023 il ricorso introduttivo, come pure la costituzione del convenuto, di un procedimento giudiziario che coinvolga minori.
Il piano genitoriale “indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.
Il giudice, fallito il tentativo di conciliazione, quando adotta nell’interesse delle parti e dei figli “provvedimenti temporanei e urgenti … può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti; se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile”.
La riforma vuole offrire da parte dei genitori al giudice delle informazioni necessarie per adottare, attraverso il concreto apprezzamento del caso specifico, i provvedimenti più opportuni nell’interesse del minore.
Ben vengano autoresponsabilità e collaborazione tra le parti e il giudice nel delineare la quotidianità del minore, ma si poteva fare meglio.
Innanzitutto non è chiaro se il piano genitoriale guardi al passato o invece al futuro, descriva ciò che è stata la quotidianità in costanza di unione dei genitori o piuttosto tratteggi le linee guida del nuovo progetto di vita.
Non si comprende poi perché la riforma non preveda l’obbligo di piano genitoriale allorquando i genitori domandino congiuntamente la separazione consensuale, così privando il giudice di informazioni indispensabili per valutare se l’accordo soddisfi l’interesse del minore.
Ma soprattutto in presenza di elevata conflittualità, tra versioni contrapposte dei genitori, come si può pensare il giudice adotti un piano genitoriale in sede di urgenza, su due piedi, senza prima avere necessariamente ascoltato il minore e ciò con l’ausilio di un professionista dedicato?
Così concepito il procedimento è su misura di giudice, non di bambino.
Porto San Giorgio, FM, li 19/2/2023.
Avv. Andrea Agostini