LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – L’etilometro
LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – L’etilometro
#DallaParteGiusta
LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, COME DIFENDERSI?
Capitolo 3 – L’etilometro
“Il consumo di sostanze stupefacenti e di alcol, purtroppo spesso si ricollega alla piaga sociale e culturale degli incidenti stradali.
Si ritiene doveroso ricordare il grave incidente stradale avvenuto a Senigallia all’inizio di quest’anno, in occasione dell’Epifania, quando due giovani donne sono state travolte e uccise da un’auto all’uscita della discoteca mentre camminavano sul ciglio della strada”.
Così il Procuratore Generale dott. Sergio Sottani nel suo intervento del primo febbraio, che ho avuto il privilegio di ascoltare, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 presso il Palazzo di Giustizia di Ancona.
A dispetto però di tante vite spezzate, se andiamo su google scopriamo che i risultati di ricerca sono per lo più all’indirizzo di “come fregare l’etilometro”e simili.
In altre parole l’unica vera preoccupazione appare essere quella non di rispettare la vita propria e l’incolumità pubblica, bensì di farla franca in barba alla legge.
Ma il rispetto della legalità è altra cosa e pretende conoscenza dei doveri e dei diritti a salvaguardia della libertà di ognuno.
Vediamo allora piuttosto come rispettare l’etilometro.
L’etilometro, omologato e sottoposto a verifiche di prova, accerta lo stato di ebbrezza mediante l’analisi della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, che dovrà risultare da almeno due misurazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti, i cui risultati devono essere visibili e oggetto di prova documentale a mezzo stampa (Art.379 DPR 16/12/1992, n. 495).
Se non si è superato il pre-test del palloncino o se rimaniamo coinvolti in un incidente stradale o se comunque diamo l’impressione di essere in preda dei fumi dell’alcol, non possiamo rifiutarci di essere sottoposti all’etilometro, pena la commissione di reato (art.186 co.7 CdS), quindi niente trucchetti.
Alcuni esempi.
Commette il reato di rifiuto di accertamento, chi in maniera palese emette un volume d’aria insufficienteper il corretto funzionamento dell’etilometro (Tribunale Genova Sez. II Sent., 13/11/2019), a meno che non si provi ad esempio l’affezione da diabete e cardiopatia ipertesa, che unitamente a problematiche emotive hanno costituito oggettivi fattori determinanti l’inabilità a soffiare efficacemente durante le prove (Trib. Milano Sez. IV, 31/05/2017).
Peraltro la risposta “volume insufficiente”fornita dall’apparecchiatura utilizzata per l’alcoltest, seguita dall’indicazione di parametri numerici espressivi del rapporto grammo/litro, non inficia la validità della misurazione laddove l’apparecchio indica il relativo risultato e non dà un inequivocabile messaggio di errore (Cass. pen. Sez. IV, 19/01/2017, n. 6636).
Inutile pure cincischiare per impedire la seconda prova, quando già la prima è stata resa ed è positiva all’alcoltest perché ai fini dell’accertamento del reato in contestazione può bastare una sola prova alcolimetrica, se corroborata da indici sintomatici dello stato di ebbrezza, esempio alitosi alcolica, occhi vitrei e barcollamenti (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 27-09-2019, n. 39723) e ricordiamo che per legge gli agenti nel verbale di accertamento devono sempre descrivere “le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida”.
Niente cavilli a sollevare una discrasia tra gli oraririportati sugli scontrini e sul verbale dei militari perché “l’incongruenza può trovare una razionale giustificazione nella mancata sincronizzazione del rilevatore dell’orario con l’ora in corso”(Corte d’Appello di Lecce, Sentenza 27/9/19 n. 1082).
Sostenere poi che il risultato dell’etilometro è falsato dall’assunzione di farmaci concomitante all’esistenza di patologie epatiche è possibile, ma pretende prove inoppugnabili (Trib. Genova Sez. II, 15/03/2017).
Neppure aiuta dire agli agenti frasi del tipo “Ho chiamato l’avvocato e sta arrivando!”oppure “Non capisco l’italiano!”.
Se è vero che con il test spirometrico dell’etilometro siamo in presenza di un accertamento urgente e indifferibile di polizia giudiziaria (art.354 c.p.p.) e pertanto è dovuto all’interessato da parte degli agenti l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, inutile tergiversare.
La possibilità di farsi assistere da un difensore, pure chiamato al telefono e che assicuri di essere prossimo ad arrivare, non costringe gli agenti ad attenderne l’arrivo, che altrimenti sarebbero vanificate le esigenze dell’accertamento urgente per assicurare l’efficacia dell’alcoltest (Cass. pen. Sez. IV Sent., 20/07/2017, n. 41178, Cass. pen. Sez. IV, 12/11/2014, n. 50053) e per la stessa ragione, il decorso del tempo che potrebbe compromettere l’esito dell’accertamento, gli agenti non sono obbligati a reperire un interprete che traduca all’interessato la facoltà di assistenza legale (Cass. pen. Sez. IV Sent., 21/02/2019, n. 22081).
Peraltro l’avviso di facoltà di assistenza legale non pretende formule sacramentali (Cass. pen. Sez. IV, 17/01/2017, n. 5307) e neppure di essere sottoscritto dall’interessato (Cass. pen. Sez. IV Sent., 04/12/2018, n. 5011), può essere orale (Cass. pen. Sez. IV, 18/01/2017, n. 15189) e se non ve ne è prova nel verbale di accertamento, questa può essere fornita anche mediante le deposizioni degli agenti operanti o tramite la comunicazione di notizia di reato o l’annotazione di servizio (Cass. pen. Sez. IV Sent., 06/02/2019, n. 7677).
Comunque siccome l’esercizio del diritto di difesa pretende la conoscenza tecnica di regole sostanziali e processuali, l’omissione dell’avviso determina nullità (art.356 c.p.p.) e questa può essere eccepita a pena di decadenza, non dall’interessato nell’immediatezza del compimento dell’atto nullo, ma dall’avvocato fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. pen. Sez. Unite, 29/01/2015, n. 5396).
Esiste poi il diritto di libertà personale, incomprimibile salvo espressa previsione di legge, per il quale ci si può opporre, senza incorrere nel reato di rifiuto, all’accertamento mediante accompagnamentopresso:
1) il più vicino ufficio o comando (Cass. pen. Sez. IV Sent., 14/03/2012, n. 21192 per un caso che vedeva il comando di polizia a 30 km.);
2) il più vicino ospedale in assenza di incidente stradale (Cass. pen. Sez. IV, 12/07/2017, n. 40758).
Ma soprattutto, nella considerazione che l’etilometro, come ogni strumento tecnologico è soggetto a usura, è legittimo pretendere che questo funzioni correttamente perché le misurazioni siano attendibili, specie nella considerazione che anche i decimali contano.
Sarà dunque la Pubblica Amministrazione in caso di illecito amministrativo (Cass. civ. Sez. VI, Ord., 24/01/2019, n. 1921), il Pubblico Ministero in ipotesi di reato (Cass. pen. Sez. IV Sent., 06/06/2019, n. 38618), a dovere fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione periodica annuale a revisione.
Porto San Giorgio, FM, li 2/2/20.
Avv. Andrea Agostini