OCCUPAZIONE ABUSIVA: quale tutela?
OCCUPAZIONE ABUSIVA: quale tutela?
Occupazione abusiva: quale tutela?
Fermo. Rumori provengono da un appartamento che si pensava libero, i vicini avvisano il proprietario, 2 stranieri si sono impossessati della casa e vi bivaccano da giorni.
Storia di una provincia che non soffre particolari emergenze abitative e dove il proprietario dell’immobile può ben dirsi fortunato con gli occupanti che accettano di buon grado di andarsene abilmente persuasi dalle Forze dell’Ordine.
Infatti escluso che ci si possa fare ragione da sè (cambiare la serratura, insultare e minacciare fino a prendere con la forza gli occupanti e buttarli fuori), si deve subito chiamare le Forze dell’Ordine e sporgere querela.
L’occupazione abusiva di un appartamento è reato di invasione di edifici, salvo altri crimini (danneggiamento, furto, violazione di domicilio) e in flagranza di reato la Polizia Giudiziaria deve intervenire immediatamente anche per impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
Essa però non può procedere allo sgombero dell’immobile soltanto perché occupato abusivamente, salvo non si tratti di ineliminabile modalità di attuazione del sequestro preventivo dell’appartamento.
Peraltro potrebbe non intervenire alcuna condanna, se gli occupanti abusivi invece di lamentare semplicemente l’esigenza di una casa, sostengono di essere stati costretti dalla necessità di fronteggiare il pericolo imminente di un danno grave alla persona.
Se poi gli occupanti asseriscono di avere un accordo anche solo verbale con il proprietario per la loro permanenza, nessun crimine, ma solo un inadempimento contrattuale a fronte di un illecito tributario (affitto in nero) del proprietario.
Non resta allora che la tutela civile e prima di agire in rivendicazione a tutela della proprietà, si procede con la tutela possessoria di reintegra per ottenere la restituzione dell’appartamento in via immediata ed urgente.
Se l’abusivo ancora non se ne va, esecuzione forzata e l’ufficiale giudiziario si accorda con le Forze dell’Ordine per superare eventuali resistenze.
Ulteriore problema è che il d.l. 20/2/17 n. 14, decreto Minniti all’art.11 rimette alla discrezionalità del Prefetto e del Sindaco la tutela della proprietà privata violata da occupazioni arbitrarie.
Il Prefetto nel dare disposizioni circa le modalità di esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria tutela i “nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale”, cui regioni e enti locali devono garantire “in ogni caso” assistenza, così se il Comune non procura un tetto agli occupanti abusivi, si potrebbe rinviare o negare lo sgombero.
Il Sindaco “in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela” a “tutela delle condizioni igienico-sanitarie” può derogare all’art.5 del d.l. 28/3/14 n. 47, Piano Casa o Legge Lupi, e quindi rinunciare a precisi strumenti di “lotta all’occupazione abusiva di immobili”, quali l’impossibilità per l’occupante abusivo senza titolo, pena la nullità degli atti, di chiedere “la residenza” (con ricadute su diritto di voto, medico di famiglia, iscrizione dei bambini all’asilo comunale) e “l’allacciamento a pubblici servizi” (energia elettrica, gas, servizi idrici, telefonia fissa).
Comunque la causa si vince e si ottiene anche la condanna degli occupanti abusivi alle spese legali e al risarcimento del danno, che sia pure per presunzioni però va provato.
Peccato che nei confronti di chi non ha nulla, nulla si recupera e così il proprietario, oltre al danno, avrà la beffa.