TRUFFA DEI TELEFONINI, COSA FARE?
TRUFFA DEI TELEFONINI, COSA FARE?
La prima regola di una truffa di successo è scegliere attentamente la vittima.
Inutile cercare online questo aforisma, si tratta di una mia originale creazione intellettuale che deriva dalla notizia di 11 colletti bianchi indagati per frode informatica ai danni dei consumatori, intrusione abusiva a sistema telematico, tentata estorsione contrattuale, colpiti da sequestri preventivi per 12 milioni di euro, oltre che oggetto di interessamento da parte dell’AGCOM.
La storia è semplice come il nostro vivere quotidiano.
C’era una volta il telefono e lo si usava per telefonare, oggi invece ci sono gli smartphone e con questi si naviga in rete e si accede ai servizi più vari con costi aggiuntivi.
Sono i servizi a valore aggiunto, vas, che l’utente, semplicemente scorrendo lo schermo video del telefonino o facendo un click su un link, inconsapevolmente attiva, che si tratti dell’oroscopo, del meteo o di gossip, ecc.
Così qualche euro di tanto in tanto esce dal conto di migliaia di utenti delle principali compagnie telefoniche italiane, finendo con l’arricchire indebitamente il truffatore finchè a farne le spese non è più l’incauto vecchietto o il giovinastro, bensì il Procuratore della Repubblica di Milano, dott. Francesco Greco e allora sono dolori.
Ma in un mondo sempre più iperconnesso, come difendersi da questa forma di cybercrime?
Sicuramente evitando interazioni, specie se distratte e compulsive, con siti, pubblicità, messaggi, indirizzi, magari provenienti da fonti a noi sconosciute o con cui non tratteniamo rapporti.
Se poi dovesse accadere di rimanere vittima, come in questo caso, di truffa da vas, ci si deve rivolgere alla compagnia telefonica e chiedere il rimborso delle somme fraudolentemente sottratte e se questa non dovesse provvedere spontaneamente, è il caso di metter mano al codice del consumo.
Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 riconosce infatti come pratica commerciale aggressiva tanto quella di effettuare non richieste sollecitazioni commerciali, quanto quella di erogare servizi non richiesti.
In questi casi non solo il consumatore non deve pagare nulla, ma ha diritto al risarcimento, patrimoniale e non, ciò a seguito di uno stato di stress significativo in danno della vittima di reato.
Trattandosi poi di diritti individuali omogenei dei consumatori, questi potranno essere tutelati anche attraverso l’azione di classe.
Insomma gli strumenti giuridici per reagire alla truffa ci sono tutti, ma certo è che se il truffatore non avesse scelto la vittima sbagliata …
Porto San Giorgio, FM, li 5/7/2020
Avv. Andrea Agostini